Ordine di demolizione e condono: nozione di pena e legittimo affidamento (Cass. pen. Sez. III n. 32606 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di reati edilizi, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa a funzione ripristinatoria del bene leso, priva di finalità punitive e a carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene anche se non autore dell’abuso; essa non integra la nozione convenzionale di “pena” e non è soggetta a prescrizione. Il legittimo affidamento nei confronti dell’agire amministrativo è invocabile solo se sostenuto da buona fede qualificata, non ravvisabile quando l’illecito è consapevole e l’artificioso frazionamento delle istanze di condono edilizio mira a eludere il limite di volumetria. Ai fini della revoca dell’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione verifica la legittimità del sopravvenuto titolo concessorio nei suoi presupposti, senza che rilevi la sua formale vigenza.
Il Fatto
Con ordinanza del 7/4/2025, la Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza volta a ottenere la sospensione o revoca dell’ordine di demolizione emesso dalla Procura generale in forza di una pronuncia irrevocabile di condanna riguardante un immobile composto da due unità residenziali e da un’officina. Il titolo edilizio in sanatoria era stato rilasciato nel 2014 con tre permessi distinti.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge sulla legittimazione a presentare autonome istanze di condono, il difetto di motivazione sull’omessa valutazione di una memoria, la lesione del legittimo affidamento e dei principi convenzionali, nonché l’omessa prescrizione dell’ordine di demolizione qualificato come sanzione penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la questione sulla legittimazione a presentare distinte istanze di condono risulta mera riproposizione di un’identica doglianza già respinta con precedente ordinanza e convalidata da questa Corte. In materia di condono disciplinato dalla legge n. 724 del 1994, ogni edificio va inteso quale complesso unitario facente capo a un unico soggetto legittimato, per evitare l’elusione del limite di 750 mc mediante la considerazione artificiosa delle singole parti.
La Corte conferma la parcellizzazione artificiosa dell’abuso, rilevando che le domande in sanatoria erano sostenute da titoli personali non documentati e che la donazione successiva non provava alcuna precedente disposizione in favore della richiedente. Quanto alla parziale autodemolizione, il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui la volumetria eccedente i limiti dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita dopo la scadenza del termine, integrando un intervento elusivo.
Il secondo motivo è assorbito: un’eventuale attestazione amministrativa non sana l’opera abusiva, né emerge un collegamento tra la demolizione parziale e la legittimazione della parte restante, illecita e non sanata da provvedimenti viziati, a prescindere dalla loro formale vigenza.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il legittimo affidamento può essere invocato solo se sostenuto da buona fede qualificata, esclusa dalle ordinanze di appello di fronte a una condotta illecita consapevole. Ai fini della revoca dell’ordine di demolizione, il giudice dell’esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio nei suoi presupposti, con riguardo alla disciplina applicabile, alla legittimazione del richiedente, alla tempestività della domanda e ai requisiti strutturali e temporali di sanabilità. Il riferimento al bradisismo è questione di mero fatto, inammissibile.
Infine, l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria, priva di finalità punitive e a carattere reale, estranea alla nozione convenzionale di “pena”: è stata già dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 per mancata previsione di un termine di prescrizione. Segue la condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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