Giudice dell’esecuzione e confisca: necessario l’impulso di parte (Cass. pen. Sez. III n. 34203 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto. Il provvedimento adottato di ufficio dal giudice dell’esecuzione, al di fuori di tali ipotesi, è pertanto viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 666, comma 1, cod. proc. pen. Il carattere assoluto del vizio, in applicazione di un indirizzo di legittimità costante, rende ultronea la fissazione di una nuova udienza camerale e impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disposto, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., la confisca di un immobile e di ulteriori disponibilità, ancora in sequestro, fino alla concorrenza di una somma determinata, quale profitto del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, per il quale il condannato aveva riportato condanna divenuta irrevocabile, confermata in appello.

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza, deducendo l’omessa motivazione sulla censura, già proposta con memoria davanti al giudice dell’esecuzione, relativa al difetto della richiesta di parte richiesta dall’art. 666 cod. proc. pen., e la violazione del giudicato, avendo il giudice della cognizione disposto la restituzione dei beni dopo la pronuncia assolutoria su alcuni capi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto preliminare e assorbente la fondatezza del primo motivo, che denunciava l’avvio del procedimento di confisca da parte del Tribunale di Messina in assenza di una richiesta del Pubblico Ministero. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 666, comma 1, cod. proc. pen., che subordina l’iniziativa del giudice dell’esecuzione all’impulso di parte.

Il Collegio ha richiamato il principio già affermato in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, secondo cui il procedimento di esecuzione esige l’impulso di parte, salvo che per l’amnistia o l’indulto, con la conseguenza che il provvedimento adottato di ufficio, fuori da tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021). Nello stesso senso sono stati richiamati Sez. 3, n. 10108 del 21/01/2016 e Sez. 1, n. 2939 del 17/10/2013, dep. 2014.

L’applicabilità dell’indirizzo è stata desunta dalla nota con cui il funzionario giudiziario dell’ufficio post-dibattimento, dopo aver segnalato la perdurante sottoposizione a sequestro di alcuni beni, aveva proposto l’incidente di esecuzione per valutare l’opportunità di integrare il dispositivo. Si tratta di una sollecitazione proveniente dalla cancelleria, non dal titolare dell’azione, e dunque inidonea a integrare l’impulso di parte.

La Corte ha poi considerato il diverso indirizzo secondo cui il ricorso avverso un provvedimento adottato de plano va qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente (Sez. 1, ord. n. 47750 del 18/11/2022). Ha tuttavia ritenuto che il carattere assoluto e insanabile della nullità, alla luce di un’elaborazione giurisprudenziale costante, renda del tutto ultronea la fissazione di una ulteriore udienza camerale. Il provvedimento è stato quindi annullato senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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