Revoca dell’ordine di demolizione e onere di allegazione del condono pendente (Cass. pen. Sez. III n. 32605 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dell’ordine di demolizione adottato in sede esecutiva, il giudice non è tenuto a sospendere la propria decisione in attesa dell’esito di una procedura amministrativa di sanatoria o della relativa impugnazione. Il ricorrente che invochi la revoca per la pendenza di tale procedura deve allegare elementi concreti e documentati, eventualmente già offerti al giudice dell’esecuzione, idonei a dimostrare l’attualità e la proficuità del procedimento amministrativo. La censura che si limiti a prospettare in termini astratti i possibili esiti e i tempi di definizione della sanatoria, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile per genericità in sede di legittimità.

Il Fatto

Con ordinanza dell’8.4.2025 la Corte di appello di Napoli rigettava l’istanza con cui tre soggetti chiedevano la revoca dell’ordine di demolizione emesso con riguardo a una sentenza pronunciata dalla stessa Corte il 9.1.2008, divenuta irrevocabile il 16.10.2008. La richiesta si fondava sulla pendenza di una procedura amministrativa di sanatoria e sulla relativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo avverso il provvedimento comunale.

Gli istanti proponevano congiunto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo il difetto assoluto di motivazione. La Corte di appello, a loro avviso, avrebbe respinto l’istanza basandosi su un solo argomento — il rigetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria — senza valutare il prevedibile esito dell’impugnazione dinanzi al TAR, la sussistenza di cause ostative e la durata necessaria alla definizione della procedura.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara i ricorsi manifestamente infondati e, dunque, inammissibili. L’ordinanza impugnata contiene una motivazione sintetica ma adeguata ed essenziale, con cui è stato congruamente argomentato il rigetto della richiesta di revoca dell’ordine di demolizione, avendo evidenziato il definitivo rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria da parte dell’amministrazione comunale competente, con provvedimento del 31.10.2024.

A fronte di questo breve ma completo argomento, i ricorsi si sviluppano lungo linee generiche e fattuali. Anziché indicare concreti e documentati elementi, eventualmente offerti al giudice dell’esecuzione, in forza dei quali l’ordine di demolizione dovrebbe essere revocato, la censura si limita a sostenere che la Corte di appello non avrebbe valutato il prevedibile esito dell’istanza di condono dinanzi al TAR, la sussistenza delle cause ostative e la durata della procedura. Tali affermazioni non risultano in alcun modo circostanziate e insistono sulla necessità che il giudice attenda l’esito della procedura amministrativa di sanatoria, neppure meglio specificata.

La Corte ribadisce che la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti è corretta e va confermata, ma non concerne il caso in esame: i ricorrenti non danno conto di una procedura per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ancora in corso o di una relativa impugnazione e, soprattutto, non si confrontano con il chiaro argomento impiegato dalla Corte di appello per rigettare l’istanza.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *