Il “fatto diverso” impone la riqualificazione e il rispetto del contraddittorio (Cass. pen. Sez. 5 n. 11560 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione che, dopo l’annullamento con rinvio, ricostruisca la condotta di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per fine di profitto, in modo difforme dal capo di imputazione, individuando l’illecito in un accordo successivo all’ingresso degli stranieri e nello sfruttamento del loro lavoro “in nero”, anziché nelle somme versate dai lavoratori quale corrispettivo per la regolarizzazione. Il giudice che accerta un “fatto diverso” da quello descritto nella contestazione deve pronunciare ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi degli artt. 521, comma 2, e 518 cod. proc. pen., a meno che l’imputato, attraverso l’iter processuale, sia stato posto nelle condizioni concrete di difendersi sull’oggetto dell’accusa. La riqualificazione direttamente in sentenza è ammessa solo quando costituisca uno sviluppo interpretativo prevedibile, mentre determina nullità se priva l’imputato della possibilità di contestualizzare la propria posizione rispetto alla nuova cornice accusatoria.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Prima Sezione, assolveva gli imputati dai reati di estorsione e di associazione per delinquere e rideterminava la pena per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La condotta contestata era stata ricostruita in modo diverso: l’illecito era stato individuato nello sfruttamento del lavoro irregolare di cittadini stranieri, entrati in Italia sulla base di proposte di assunzione solo formali, e non più nelle ingenti somme che gli stranieri avrebbero versato quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e il mancato rispetto del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale ha ritenuto fondati i ricorsi, accogliendo la censura comune relativa alla nullità della sentenza per essere stata la condotta ricostruita in termini difformi dal capo di imputazione. La Corte ha rilevato che il giudice di rinvio aveva spostato il fulcro dell’addebito da un accordo sinallagmatico precedente all’ingresso – remunerato con somme di denaro versate dai lavoratori – a una condizione successiva di impiego irregolare alle dipendenze degli imputati, caratterizzata da tempi e modalità differenti per ciascun lavoratore.
La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui per “fatto diverso”, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen., deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una correlativa puntualizzazione degli elementi essenziali del reato. Ha precisato che la violazione non può essere accertata con un mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, ma va verificato se l’imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi sull’oggetto dell’accusa, anche attraverso l’iter del processo.
La Corte ha poi escluso che, nella specie, la nuova ricostruzione potesse considerarsi uno sviluppo interpretativo prevedibile: la sentenza impugnata aveva anzi ritenuto insussistente la diversità del fatto, valorizzando il richiamo del capo di imputazione sia alle somme versate sia all’impiego nei cantieri. Emergeva invece una diversa individuazione dell’addebito, non più riconducibile a uno schema unitario, con condizioni temporali differenti per ciascuna assunzione. Gli imputati non erano stati posti nelle condizioni di difendersi rispetto alle nuove prospettazioni, e la motivazione non offriva elementi per confutare le deduzioni difensive circa la mancata prova di un accordo illecito preordinato all’ingresso.
La Corte ha accolto i ricorsi, annullando la sentenza impugnata e quella di primo grado, con rinvio alla Corte di assise di Venezia in diversa composizione per un nuovo giudizio che si svolga nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche precisate.
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Nota della Redazione
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