Remissione di querela irrituale e ricorso generico: inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 32715 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela depositata nel giudizio di legittimità è improduttiva di effetti quando non è fatta e accettata con le formalità previste dagli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., non risultando operata dinanzi a pubblico ufficiale né assistita da autenticazione validamente attestata. Essa è inoltre priva di effetto quando riguarda un reato perseguibile d’ufficio, come il furto in abitazione di cui all’art. 624-bis cod. pen. Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, è inammissibile per genericità e aspecificità del motivo.

Il Fatto

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di condanna di primo grado, dichiarando di non doversi procedere per uno dei reati contestati per mancanza di querela e rideterminando la pena per il residuo reato di furto in abitazione aggravato.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, asseritamente fondata sulla sola deposizione dell’operatore di polizia giudiziaria che aveva visionato i filmati delle videocamere di sicurezza, poi andati perduti, a distanza di circa sette anni dai fatti. Prima dell’udienza sono state depositate conclusioni difensive con atto di remissione di querela e relativa accettazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la remissione di querela depositata in atti e la dichiara improduttiva di effetti. La dichiarazione non rispetta le formalità degli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., perché non risulta operata dinanzi a pubblico ufficiale e la firma del rimettente è autenticata da un avvocato non meglio precisato.

In ogni caso, osserva il Collegio, la remissione sarebbe stata inefficace perché riferita a un reato che, anche dopo la c.d. Riforma Cartabia, è rimasto perseguibile d’ufficio: il furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen., per il quale è intervenuta doppia conforme affermazione di responsabilità.

Passando al ricorso, la Corte lo ritiene generico ed aspecifico e quindi inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello con corretti argomenti giuridici, senza muovere specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione il Collegio richiama Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013 e Sez. Un. n. 8825 del 27.10.2016, i cui principi, elaborati sui motivi d’appello, sono applicabili anche al ricorso per cassazione.

Nel merito della doglianza, la motivazione della Corte territoriale appare logica, congrua e corretta in punto di diritto. I giudici di appello hanno dato conto degli elementi di prova sulla responsabilità, evidenziando la non decisività della distruzione dei fotogrammi, che attiene esclusivamente al reato per il quale è intervenuta l’assoluzione. Il riconoscimento operato dagli agenti di polizia giudiziaria è stato ritenuto pienamente affidabile, vantando gli stessi una pregressa conoscenza personale dell’imputato. La sentenza si colloca così nel solco dell’orientamento di legittimità richiamato (Sez. IV n. 16902 del 4.2.2004 e Sez. II n. 42041 del 27.6.2019).

Da ultimo, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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