Furto di energia e aggravante del pubblico servizio: natura valutativa (Cass. pen. Sez. VII n. 32713 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore. L’aggravante è adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, che garantisce l’erogazione di un servizio destinato a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone. La destinazione finale dell’energia elettrica a un pubblico servizio permane anche nell’ipotesi di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, non rilevando l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 07.01.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale dell’8 giugno 2023, che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo, con due motivi, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata. La questione centrale concerne la configurabilità dell’aggravante del furto commesso su cose destinate a pubblico servizio, in relazione alla sottrazione di energia elettrica realizzata mediante allaccio abusivo alla rete di distribuzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Gli stessi, in particolare, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d’appello con corretti argomenti giuridici e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. ha natura valutativa, imponendo una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio. Secondo tale arresto, la citata aggravante è da ritenersi adeguatamente contestata ove venga addebitata una condotta di furto realizzata mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell’ente gestore, la quale garantisce l’erogazione di un servizio destinato a un numero indeterminato di persone.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto conforme ai principi che governano la materia, esprimendo una motivazione priva di vizi logici. La sussistenza dell’aggravante è stata ricollegata non solo all’allacciamento abusivo, collegato direttamente al contatore quale strumento per l’erogazione del pubblico servizio, ma alla natura della res sottratta, ovvero all’energia elettrica, quale bene oggettivamente destinato a un’utilità collettiva.
La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato per cui l’energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distorta, destinazione che permane anche in tale ipotesi.
Manifestamente infondato è stato ritenuto anche il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena. La motivazione sul punto è stata giudicata logica e coerente, avendo i giudici di merito adeguato la sanzione all’effettivo disvalore della fattispecie e alla personalità dell’imputato, già gravato da precedenti penali specifici. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, con implicito riferimento agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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