Interrogatorio reso al PM è elemento sopravvenuto favorevole da trasmettere al riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 32786 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso una misura cautelare personale, l’obbligo del pubblico ministero di trasmettere al tribunale, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini comprende anche il verbale dell’interrogatorio reso innanzi al pubblico ministero ai sensi dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen., allorché abbia un contenuto oggettivamente favorevole all’indagato e non si limiti alla mera contestazione delle accuse. La distinzione funzionale tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio investigativo è priva di fondamento legale: rileva la sola attitudine astrattamente favorevole dell’atto a modificare il quadro cautelare. L’inosservanza dell’obbligo è sanzionata dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. con la perdita di efficacia dell’ordinanza che ha disposto la misura.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento aveva applicato all’indagato la misura coercitiva dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo l’esecuzione della misura, l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, ma aveva poi reso dichiarazioni in un successivo interrogatorio davanti al pubblico ministero.

Il Tribunale del riesame di Trento, accogliendo la richiesta dell’indagato, ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della misura per la mancata trasmissione, da parte del pubblico ministero, del verbale di quell’interrogatorio, qualificato come atto sopravvenuto favorevole. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., sostenendo che l’interrogatorio reso al pubblico ministero non possa essere considerato favorevole all’indagato a prescindere dal suo contenuto, avendo finalità investigativa e non di controllo e garanzia, ed essendo rimesso alla libera determinazione dell’organo inquirente. Il pubblico ministero ha aggiunto di avere scelto di non trasmettere il verbale per non compromettere indagini ancora in corso.

La Corte ha rigettato il ricorso. L’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. impone all’autorità procedente di trasmettere al tribunale del riesame gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, e tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha esteso tale obbligo, “in ogni caso”, alle dichiarazioni rese nel c.d. interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Muovendo dal costante orientamento di legittimità, la Corte ha richiamato il criterio dell’oggettiva natura favorevole dell’elemento, che non può fondarsi su mere ricostruzioni logiche, e ha ricordato come gli elementi sopravvenuti rilevanti siano quelli che, entrati nella disponibilità del pubblico ministero in tempo utile, si presentino anche solo astrattamente favorevoli, restando rimessa al tribunale la valutazione in concreto della loro incidenza sul quadro cautelare.

La distinzione proposta dal ricorrente tra interrogatorio di garanzia e interrogatorio reso davanti al pubblico ministero è stata giudicata priva di fondamento legale. Ciò che rileva, nel disegno del codice, è la valenza astrattamente favorevole dell’atto e non la sua connotazione funzionale nella scansione processuale. Anche l’interrogatorio dell’art. 375, comma 2, cod. proc. pen. va dunque trasmesso quando abbia contenuto oggettivamente favorevole e non si limiti a contestare le accuse.

Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha accertato che il verbale conteneva dichiarazioni collaborative e puntuali chiarimenti, idonei ad attenuare le esigenze cautelari di natura probatoria, le sole poste a fondamento del provvedimento genetico. La valutazione del carattere favorevole, effettiva, congrua e non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di legittimità. Le ragioni di opportunità investigative opposte dal pubblico ministero non giustificano alcuna deroga all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.: consentono solo di oscurare con omissis parte del contenuto degli atti favorevoli, senza vanificarne la valenza per l’indagato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *