Furto, querela tardiva e contestazione dell’aggravante: improcedibilità (Cass. pen. Sez. V n. 22980 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto, la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, ha reso il delitto punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Non è consentito al pubblico ministero modificare l’imputazione in udienza mediante la contestazione dell’aggravante che renderebbe il reato procedibile d’ufficio, poiché tale contestazione suppletiva non sana il difetto originario della condizione di procedibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 28 febbraio 2025, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di furto di energia elettrica, per difetto di querela. Il giudice ha rilevato che, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, la fattispecie era divenuta perseguibile a querela e che, alla scadenza del termine del regime transitorio, la persona offesa non aveva presentato alcuna istanza di punizione.
Ha ritenuto inefficace la contestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., operata dal pubblico ministero all’udienza del 9 maggio 2023, perché l’esercizio di tale strumento processuale risultava chiaramente abusivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali, sul rilievo che la circostanza aggravante sarebbe stata tempestivamente ed efficacemente contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen., in vigore dal 30 dicembre 2022, che ha reso il furto punibile a querela della persona offesa anche quando aggravato o pluriaggravato. La procedibilità d’ufficio resta tuttavia prevista in casi determinati, tra cui il ricorrere della circostanza di cui all’art. 625, numero 7, cod. pen., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede.
Per i fatti anteriori alla riforma, l’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che il termine di tre mesi per la querela decorre dalla data di entrata in vigore, se la persona offesa aveva avuto notizia del reato. La novità normativa sul regime di procedibilità trova quindi applicazione anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022.
La Corte dà atto dei diversi orientamenti formatisi dopo la riforma. Un primo indirizzo ritiene che, decorso il termine, il giudice debba pronunziare sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo consentita la modifica dell’imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibile d’ufficio un reato privo della condizione di procedibilità. Un orientamento opposto ammette la contestazione in udienza dell’aggravante, in taluni casi entro la prima udienza dibattimentale successiva alla scadenza del termine.
La Corte richiama la rimessione alle Sezioni Unite disposta dalla Quarta Sezione con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre 2025, sul quesito se sia consentito al pubblico ministero modificare l’imputazione mediante la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., oppure il giudice debba immediatamente rilevare la causa di non procedibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen..
Le Sezioni Unite, come risulta dall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che, ove sia decorso il termine dell’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 senza querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela. Il Tribunale si è posto in linea con tale principio, ritenendo inefficace l’aggravante contestata dal pubblico ministero solo all’udienza del 9 maggio 2023 e dichiarando l’improcedibilità. Il ricorso del Procuratore generale è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p. – Furto
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento