Riesame cautelare, onere di allegare la decisività degli atti non trasmessi (Cass. pen. Sez. II n. 32832 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento applicativo della misura soltanto qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell’applicazione della misura stessa. In tale ipotesi grava sull’indagato l’onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione debbano reputarsi determinanti. Il controllo del tribunale del riesame, pur devolutivo, non impone la trasmissione di ogni atto, ma solo di quelli che assumono rilievo causale sulla valutazione della gravità indiziaria. L’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen. va quindi letto in chiave non formalistica, con onere di allegazione a carico della difesa.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Firenze, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina di un portafoglio, ritenendo sussistente il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 27.05.2025, rigettava la richiesta di riesame proposta dall’indagato, confermando il titolo cautelare.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata declaratoria di perdita di efficacia della misura per la omessa trasmissione al tribunale del riesame della videoregistrazione dei fatti e dell’integrale verbale dell’interrogatorio. Il ricorrente invocava l’art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione giuridica come un problema di delimitazione dell’oggetto della trasmissione degli atti al tribunale del riesame. Richiamando un consolidato orientamento (Sez. V n. 19979 del 2024; Sez. III n. 25632 del 2018; Sez. V n. 21205 del 2017; Sez. II n. 20191 del 2015; Sez. VI n. 8657 del 2013), la Corte ribadisce che la caducazione consegue solo agli atti determinanti, con onere di allegazione a carico dell’indagato.
Quanto alla videoregistrazione, il Tribunale aveva logicamente ritenuto non determinante l’atto, poiché la dinamica dei fatti emergeva dai fotogrammi estrapolati e inseriti nell’annotazione di polizia giudiziaria del 09.05.2025. Da essi risultavano i momenti salienti dell’aggressione: l’indagato aveva raggiunto la persona offesa, tentato di afferrargli qualcosa, poi lo aveva intercettato e aggredito da tergo, spingendolo e trascinandolo a terra fino all’intervento della Polizia di Stato. La Corte sottolinea che il ricorrente non ha spiegato su quali basi potesse essere sostenuta la tesi difensiva alternativa.
Quanto alla mancata trasmissione della videoregistrazione dell’interrogatorio di garanzia, il ricorrente si è limitato a lamentare l’omissione senza indicare le ragioni della sua decisività. L’argomentazione difensiva era comunque emersa con chiarezza ed era stata smentita dalle risultanze probatorie, costituite dai fotogrammi e dalla denuncia-querela della persona offesa.
Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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