Riesame cautelare e ricorso ripetitivo: i motivi apparenti sono inammissibili (Cass. pen. Sez. II n. 36043 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che si risolva nella ripetizione dei motivi già dedotti in quella sede e ivi motivatamente esaminati e disattesi. I motivi così formulati non sono specifici ma soltanto apparenti, perché non assolvono la funzione tipica di critica puntuale del provvedimento impugnato. Essi restano privi dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta devolutiva. Le censure che sollecitano una nuova valutazione delle emergenze procedimentali sono, per ciò stesso, precluse alla Corte di legittimità. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale distrettuale applicava al ricorrente la custodia in carcere per l’incolpazione provvisoria di partecipazione ad associazione per delinquere mafiosa e di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo, aggravati dal metodo mafioso.
Il Tribunale di Napoli, sezione distrettuale per il riesame, confermava il provvedimento coercitivo, rigettando l’istanza proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.. Avverso tale ordinanza il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo il deficit motivazionale per non avere il Collegio tenuto conto della memoria prodotta in udienza camerale, con cui si contestavano gli elementi intercettivi e si negava l’integrazione dell’art. 416-bis cod. pen. anche solo a livello di gravità indiziaria.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per assoluto difetto di specificità rispetto alle diffuse, logiche e congruenti argomentazioni del Tribunale in tema di gravità indiziaria. Rileva anzitutto che il ricorrente non censura in alcun modo l’apprezzamento svolto in sede genetica e poi confermato, con riferimento alla contestazione del porto e detenzione di arma comune da sparo aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.
Quanto al dedotto deficit motivazionale, la Corte osserva che il Tribunale ha tenuto in esplicita considerazione, alle pagine indicate dell’ordinanza impugnata, gli argomenti della memoria difensiva prodotta in udienza camerale. Dopo avere individuato le coordinate giurisprudenziali in materia, il giudice del riesame ha spiegato come l’ordinanza genetica vi fosse conformata, valorizzando non solo le conversazioni intercettate intra alios che facevano riferimento al ricorrente, ma anche i dialoghi a battute asincrone e le immagini captate tra il ricorrente e la compagna del fratello, appena eliminato nella faida per il controllo delle piazze di spaccio.
Da una motivazione diffusa, puntuale, adeguata, logica e coerente deriva la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione o di motivazione meramente apparente. La Corte ribadisce il principio secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti nella sede propria del riesame, motivatamente esaminati e disattesi dal giudice del merito, richiamando Sez. 4 n. 19364 del 14.03.2024, Delle Fazio e Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019, Boutartour.
A fronte di un’ordinanza che ha fornito risposta puntuale alle doglianze sulla gravità indiziaria, la pedissequa riproduzione delle stesse come motivi di cassazione non può essere considerata critica argomentata: i motivi sono pertanto privi dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Le censure sollecitano inoltre una nuova valutazione delle emergenze procedimentali, preclusa alla Corte di legittimità. È inammissibile, in definitiva, il ricorso che trascuri del tutto la motivazione del provvedimento impugnato per illustrare la ricostruzione del risultato di prova patrocinata dalla difesa, alternativa a quella accreditata dal giudice del riesame.
All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso