Cass. pen. Sez. VI n. 37277/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37277/2026 (R.G. 22101/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:

SENTENZA

Sento n. sez. 96Sil026 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia nel procedimento a carico di: avverso l’ordinanza del 04/06/2026 del Tribunale di Gorizia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l’Avvocato , difensore di che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 29/07/2025 il pubblico ministero ha disposto il sequestro probatorio del telefono cellulare nella disponibilità di sottoposto a indagini per il delitto di cui all’art. 378 cod. peno Il Tribunale per il riesame di Gorizia ha confermato detto sequestro, con ordinanza poi annullata da questa Corte con sentenza n. 7520 del 19/01/2026, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, essendo stata disposta l’indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza individuazione dei criteri di selezione di quelli da ricercare né determinazione del relativo perimetro temporale.

Nelle more dell’impugnazione è stata eseguita la copia forense integrale del dispositivo informatico, che, all’esito delle operazioni, è stato restituito. Il 12/03/2026 il pubblico ministero ha emesso un nuovo decreto di sequestro della copia forense dei dati memorizzati nel cellulare in esame, al fine di consentire l’estrapolazione mirata di quelli pertinenti alle indagini, stabilendo i criteri di selezione del materiale da ricercare nonché il perimetro temporale della relativa ricerca, e disponendo, all’esito, la successiva restituzione all’indagato della copia forense integrale.

Il 24/03/2026, data esecuzione a tale decreto mediante estrazione dei dati di rilievo, la polizia giudiziaria ha proceduto alla restituzione integrale della copia forense.

L’avviso di deposito del verbale di esecuzione del sequestro del 12/03/2026 è stato notificato al difensore, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. pen., il 28/04/2026. Il successivo 08/05/2026 è stata proposta istanza di riesame, accolta con il provvedimento impugnato, che ha rilevato che dalla pronuncia della Corte di cassazione derivava l’obbligo di restituire tanto il dispositivo quanto la copia forense, con la conseguenza che il pubblico ministero poteva, eventualmente, apprendere i dati solo emettendo un nuovo decreto di sequestro del telefono ma non sottoporre a sequestro la copia forense già in suo, illegittimo, possesso.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Gorizia, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Violazione dell’art. 324 cod. peno per tardività della richiesta di riesame. Il dies a qua da cui far decorrere il termine di dieci giorni per presentare l’istanza di riesame non è il 28/04/2026, come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato, ma piuttosto il 24/03/2026, data in cui è stata dissequestrata la copia forense, con verbale che reca chiara indicazione del decreto di sequestro del 12/03/2026. La successiva notificazione dell’avviso di deposito non sarebbe, pertanto, idonea a rimettere in termini la parte ai fini della proposizione dell’istanza di riesame, avendo quest’ultima già acquisito, in data anteriore, conoscenza dell’esistenza del provvedimento di sequestro.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 191, 253, 324 cod. proc. peno in quanto la sentenza n. 7520/2026 della Corte di cassazione nulla ha disposto in ordine alla copia forense dei dati, affermando, in motivazione, la necessità di restituzione del cellulare in sequestro, senza precludere l’emissione di un nuovo decreto di sequestro, mirato ai soli dati pertinenti ai fini delle indagini, partendo dalla copia forense già eseguita. Tale soluzione consentirebbe, al contempo, di non violare alcun diritto di difesa e di garantire la genuinità dei dati acquisiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 257 cod. proc. peno prevede che contro il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero possa essere proposta istanza di riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., che, al comma l, stabilisce che «la richiesta di riesame è presentata [ .. ] entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro».

Il decreto non va notificato previamente al difensore né alla parte, trattandosi di un atto “a sorpresa”; copia di esso va consegnata all’interessato, se presente. Il relativo verbale, però, va depositato presso la segreteria del pubblico ministero (trattandosi di atto cui il difensore ha diritto di assistere) e di tale deposito va immediatamente dato avviso al difensore (art. 366, comma l, cod. proc. pen.). Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto tempestiva l’istanza di riesame, in quanto la conoscenza effettiva del provvedimento, che aveva ad oggetto dati di cui il pubblico ministero era già in possesso, e per la cui esecuzione, quindi, non è stata necessaria una nuova “apprensione” fisica, è coincisa con la notificazione al difensore dell’avviso di deposito ex art. 366 cod. proc. peno Altrettanto correttamente, il Tribunale ha rilevato che la mera menzione del nuovo decreto di sequestro nel «verbale di dissequestro e contestuale restituzione» dell’intera copia forense non è sufficiente a dimostrare che la parte avesse acquisito conoscenza del provvedimento. Ciò perché il verbale non ne riporta il contenuto e, soprattutto, perché l’attività che ha interessato la parte non consisteva in una nuova apprensione di beni, bensì nella restituzione di quanto già sottoposto a vincolo in forza del precedente decreto, successivamente annullato. In tale contesto, era del tutto ragionevole interpretare la restituzione come riferita alla totalità dei dati illegittimamente acquisiti in esecuzione del primo provvedimento, senza poter desumere, dalla mera menzione del successivo decreto, l’esistenza di un autonomo vincolo reale.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato 2.1. Va premesso che il dato informatico è un bene “in sé” e che, in quanto tale, può essere autonomamente oggetto di sequestro (come emerge da una pluralità di norme del codice di rito, tra cui, l’art. 254, che prevede che gli oggetti di corrispondenza che possono essere sottoposti a sequestro sono anche quelli “inoltrati per via telematica”, l’art. 254-bis, che disciplina il “sequestro di dati informatici presso fornitori servizi informatici, telematici telecomunicazioni”, l’art. 256, secondo cui oggetto di esibizione possono essere anche “i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto”, l’art. 260, che prevede, tra le “cose sequestrate” di cui assicurare la conservazione, dati, informazioni o di programmi informatici). Di regola, anzi, nel caso di sequestro di dispositivi informatici il bene rilevante ai fini della prova non è tanto la res che “contiene” il dato, quanto il dato stesso. Non è utile ai fini della prova, ad esempio, il telefono cellulare in cui sono memorizzate delle chat tra corrotto e corruttore, ma sono rilevanti le chat. Per questo, l’esecuzione di copia del dato informatico e il suo trattenimento «non possono ritenersi una restituzione del bene in sequestro quando il valore in sé del dato risulti ancora sottratto all’avente diritto. Un dato segreto, un progetto, ma anche il nome di una fonte, sono informazioni il cui valore consiste nella riservatezza del dato, la sua circolazione in più copie può costituire una privazione del bene» (Sez. 6, Sentenza n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo, Rv. 264093 in motivazione), oppure, si pensi al caso, più attuale, della chiave privata di una criptovaluta.

Da ciò consegue che l’annullamento di un sequestro di beni informatici impone la restituzione tanto della res, ossia, del supporto in cui i dati sono memorizzati, tanto dei dati stessi.

2.2. Ciò premesso, va ribadito che, per il caso di annullamento del sequestro probatorio o preventivo da parte del Tribunale del riesame, non si realizza alcuna perenzione del potere del pubblico ministero di disporre/richiedere il sequestro. Pertanto, ben può essere reiterato un decreto di sequestro caducato in sede di impugnazione, emendando i vizi che ne hanno determinato l’annullamento (Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, PM/Fattori, Rv. 278422 – 01). Una diversa interpretazione condurrebbe a conclusioni paradossali, poiché l’adozione di un provvedimento viziato, successivamente annullato, tradurrebbe pregiudizio definitivo per l’accertamento della responsabilità penale, impedendo irreversibilmente l’acquisizione della prova.

Del resto, quando il legislatore ha inteso affermare il contrario, lo ha fatto espressamente, e limitatamente, nel caso delle misure cautelari personali e, ancor prima, delle relative richieste da parte della pubblica accusa. In questo senso, si vedano, ad esempio, l’art. 302 cod. proc. pen., che prevede che, qualora la custodia cautelare perda efficacia per omesso interrogatorio nei termini di legge, la nuova misura possa essere disposta soltanto dopo l’interrogatorio e previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., e l’art. 309 cod. proc. pen., come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47, che stabilisce che, qualora l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perda efficacia per il mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, per l’emissione della decisione sulla richiesta di riesame o per il deposito della relativa ordinanza, essa non possa essere rinnovata, «salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate».

Come rilevato dalla Corte costituzionale con riferimento all’art. 309 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 47/2015, la nuova disposizione «ha lo scopo di contrastare prassi distorsive, verificatesi in passato, come quella dell’adozione di una nuova ordinanza cautelare prima ancora della scarcerazione dell’interessato o quella della successione di “ordinanze-fotocopia”, caducate e non controllate» Tale principio non subisce deroghe nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto un dispositivo informatico, sicché l’annullamento del relativo decreto non impedisce al pubblico ministero di emetterne uno nuovo, emendato dai vizi che inficiavano il precedente.

Secondo il provvedimento impugnato, tuttavia, il nuovo decreto avrebbe dovuto avere ad oggetto il bene dal quale estrarre nuovamente i dati, e non già la copia forense degli stessi.

Tale conclusione è errata.

L’annullamento, come detto, preclude certamente l’emissione di un nuovo decreto di sequestro che non sia stato emendato dai vizi che inficiavano quello originario.

Pertanto, l’annullamento motivato dalla mancata specificazione dei criteri selettivi e del perimetro temporale rilevante preclude l’emissione di un nuovo decreto avente ad oggetto l’intera massa indistinta di dati, ossia di un provvedimento identico a quello annullato, poiché ciò si tradurrebbe in un’elusione della decisione giurisdizionale.

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui venga emesso un nuovo decreto di sequestro non avente ad oggetto tutti i dati illegittimamente acquisiti, bensì soltanto quelli rilevanti ai fini delle indagini, individuati nel rispetto dei criteri indicati nella pronuncia di annullamento.

L’oggetto di questo, secondo, decreto di sequestro ben può essere costituito dai dati da estrarre, secondo i detti criteri, dalla copia forense in possesso del pubblico ministero.

Del tutto eccentrica è la statuizione secondo cui il sequestro dovrebbe avere ad oggetto la res, da cui estrarre nuovamente il dato, e non la copia forense, già in possesso del pubblico ministero.

Come detto, infatti, i dati informatici, ivi compresi quelli contenuti nella copia forense, sono beni in sé, che possono essere oggetto di autonomo sequestro, e non richiedono l’apprensione anche della res in cui erano, originariamente, memorizzati.

Si deve quindi concludere che il pubblico ministero, dopo avere estrapolato i dati contenuti in un dispositivo informatico mediante la creazione di una copia forense, può, una volta annullato il decreto di sequestro originariamente emesso, sottoporre la medesima copia a un nuovo vincolo reale, mediante l’adozione di un autonomo decreto di sequestro probatorio.

A opposte conclusioni non può condurre Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, Donnarumma, Rv. 286773 – 01, che riguardava la diversa fattispecie in cui, dopo l’annullamento del decreto di sequestro di dispositivi informatici, erano stati acquisiti i medesimi dati mediante ispezione informatica, senza procedere a nuovo sequestro, così eludendo la pronuncia giurisdizionale.

2.3. La questione, allora, si sposta sui tempi entro cui il nuovo sequestro deve essere emesso.

Infatti, una volta intervenuta la pronuncia di annullamento, non esiste più un valido titolo per l’apprensione dei dati, per cui il pubblico ministero deve immediatamente determinarsi, scegliendo se procedere alla loro restituzione oppure adottare un nuovo decreto di sequestro.

Ciò che non gli è consentito è mantenere la disponibilità di quei dati, in attesa di una successiva determinazione, come se il precedente decreto fosse ancora idoneo a legittimarne il trattenimento.

Nel caso di specie, il pubblico ministero non ha né restituito i dati né emesso un nuovo decreto di sequestro contestualmente alla conoscenza della decisione della Corte di cassazione. Ha, invece, trattenuto la copia forense dal 19/01/2026 data della pronuncia di annullamento, sino al 12/03/2026, data di emissione del nuovo decreto. Per tutto tale intervallo temporale, dunque, i dati sono rimasti nella disponibilità dell’autorità inquirente senza titolo.

È proprio tale inerzia a conferire alla condotta carattere elusivo della decisione giurisdizionale.

L’elusione si realizza, dunque, non per il fatto di avere emesso un nuovo decreto di sequestro, ma per avere omesso di adottarlo tempestivamente, continuando nel frattempo a trattenere l’intera copia forense acquisita in forza del provvedimento annullato, attribuendo allo stesso, in qualche modo, una sorta di efficacia u Itrattiva.

Diversamente opinando, si finirebbe per riconoscere al pubblico ministero la facoltà differire discrezionalmente l’adeguamento alla pronuncia annullamento, conservando medio tempore gli effetti sostanziali del sequestro illegittimo e svuotando così di effettività la tutela giurisdizionale accordata alla parte- come era stato realizzato nel caso trattato dalla citata Sez. 6, n. 31180 del 21/05/2024, Donnarumma, in cui si era data “apparenza” di regolarità con l’ispezione del supporto contenente i dati trattenuti nonostante il dissequestro-o 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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