Cass. pen. Sez. IV n. 36590 del 19.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 36590/2026, depositata il 19/10/2026 (R.G. 15925/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto nel procedimento penale a carico di avverso l’ordinanza resa il 19/3/2026 dal Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di L’aquila, accogliendo l’appello proposto nell’interesse di già sottoposta alla misura degli arresti domiciliari nella veste di indagata per il reato di furto in un supermercato, avverso l’ordinanza resa il 25 febbraio 2006, con cui il Tribunale di Vasto aveva aggravato la misura degli arresti domiciliari disponendo quella della custodia in carcere, ha revocato la misura cautelare già applicata e disposto la scarcerazione dell’indagata.

Il Tribunale ha dato atto delle pregresse violazioni della misura e ha riconosciuto la non lieve entità della violazione costituita dall’evasione in orario notturno e a volto coperto, tale da giustificare l’aggravamento, ma ha osservato che le condizioni di fragilità psicologica dell’indagata, la quale versa in una condizione di dipendenza da eroina, inficiano la sua capacità di rispettare le prescrizioni proprie delle misure cautelari; sicchè, in ragione della contenuta gravità della condotta illecita posta in essere, un furto in un supermercato, e della necessità di effettuare un bilanciamento degli interessi costituzionalmente garantiti, ha ritenuto cessate le esigenze di cautela già rilevate, stante la minima pericolosità sociale della e ha revocato la misura cautelare già disposta nei suoi confronti con la conseguente scarcerazione.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il pubblico ministero deducendo due motivi.

2.1. Violazione dell’art. 276 comma 1 ter cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 279 cod. proc. pen. e vizio della motivazione poiché l’ordinanza riconosce che l’indagata ha posto in essere una violazione di non lieve entità della misura cautelare cui era sottoposta, avendo consumato un’evasione notturna, tentando di eludere il controllo coprendosi il volto e ignorando l’ordine di fermarsi da parte dei militari; ha altresì richiamato le plurime violazioni delle prescrizioni domiciliari poste nel corso del procedimento dalla predetta ma non ne ha tratto le dovute conseguenze, ritenendo che le evasioni dal domicilio non comportino l’automatica esclusione della lieve entità e l’obbligo di disporre la misura cautelare più grave; detta previsione obbligatoria preclude la possibilità di un provvedimento di rimessione in libertà e, pertanto, il collegio, confermando la correttezza del presupposti ritenuti per aggravare la misura cautelare, è incorso in contraddizione , disponendo la revoca totale della misura stessa. Il ricorrente ricorda che nel caso di trasgressione non lieve agli arresti domiciliari la sostituzione con la custodia in carcere è obbligatoria, senza margini per valutazioni di idoneità di misure meno afflittive, sicché la revoca della misura, oltre che illogica, risulta incompatibile con il dettato normativo e integra violazione di legge.

2.2. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e contraddittorietà della motivazione poiché il collegio ha motivato la revoca della misura sostenendo che le esigenze cautelari fossero scemate, in quanto l’indagata non era più incorsa in condotte predatorie dal settembre 2025. Questa motivazione è apparente e viziata da contrasto logico con i fatti di causa, poiché l’assenza di nuove condotte illecite deriva proprio dall’applicazione della misura cautelare e negare la pericolosità della donna, pur valorizzando la sua fragilità personologica legata alla tossicodipendenza, è manifestamente illogico.

Il Tribunale erra inoltre nell’indebita estensione del giudizio di speciale tenuità del danno applicata al coindagato poiché per il principio di autonomia delle posizioni cautelari ogni coindagato deve essere valutato singolarmente e le esigenze cautelari, specialmente quelle connesse al rischio di recidiva, si fondano su profili connessi alla personalità del singolo e non possono estendersi ad altro soggetto. Osserva il ricorrente che la revoca della misura cautelare già applicata al coindagato è legata al suo assenso al patteggiamento e alla valutazione della sua condotta processuale, elementi che non ricorrono nei confronti della odierna indagata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e comporta l’assorbimento del secondo. Va ribadito in questa sede che la cognizione del giudice d’appello cautelare, a differenza di quanto previsto per il riesame, quale mezzo totalmente devolutivo, è limitata ai punti cui si riferiscono i motivi di gravame e a quelli ad essi strettamente connessi, pur non essendo condizionata dalle deduzioni in fatto e dalle argomentazioni in diritto poste a base della decisione impugnata (Sez. 3, n. 28253 del 09/06/2010, B., Rv. 248135 – 01; Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313 – 01). Corollario di tale affermazione di principio è il limite della «doppia devoluzione», secondo la quale la cognizione del giudice dell’appello cautelare è perimetrata, oltre che da motivi di impugnazione, anche dal thema decidendum sottoposto al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato; si è, a tale proposito, efficacemente parlato di litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l’ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, Se tale è il perimetro cognitivo del giudice, se ne desume che in sede di appello da parte dell’indagata avverso il provvedimento che aveva disposto l’aggravamento della misura domiciliare con quella della custodia in carcere, il Tribunale non poteva disporre ex officio la revoca totale della misura, non potendosi ritenere a lui devoluto tale potere. Sotto altro profilo, secondo univoca e costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di arresti domiciliari, la trasgressione alle prescrizioni concernente l’allontanamento volontario del soggetto dal luogo di esecuzione della misura (art.276, comma 1 ter, c.p.p.), comporta che il giudice, accertata la trasgressione, revochi gli arresti domiciliari e disponga automaticamente la custodia in carcere, senza che gli sia riconosciuto un potere di rivalutazione delle esigenze cautelari (ex multis, Sez. 4, n. 32 del 21/11/2017, dep. 2018, Monno, Rv. 271690 – 01; Sez.6, n.3744 del 9/1/2013, Sina, Deve pertanto convenirsi con il ricorrente che la revoca della misura cautelare ad opera del Tribunale in sede di appello avverso il provvedimento di aggravamento risulta incompatibile con la ritenuta sussistenza di una violazione non lieve della misura cautelare che ne ha provocato l’aggravamento, e , non essendo neppure stata chiesta la revoca della misura già applicata, determina una pronunzia ultrapetita che eccede i limiti del thema decidendum devoluto al Tribunale e integra violazione di legge.

2. Per queste considerazioni si impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di L’Aquila, funzionalmente competente. P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L’Aquila competente ai sensi dell’art. 309 co.7 cod. proc. pen.

Così deciso il 10 settembre 2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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