Revisione: no alla distinzione tra fase rescindente e rescissoria (Cass. pen. Sez. II n. 32831 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l’annullamento della sentenza impugnata. L’art. 634 cod. proc. pen. attribuisce alla corte d’appello un limitato potere-dovere di valutazione preliminare, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché formalmente qualificabili come prove nuove, a dar luogo a una necessaria pronuncia di proscioglimento. Il giudizio prognostico investe l’affidabilità, la persuasività e la congruenza dei nova rispetto al contesto già acquisito, senza tradursi in un’anticipazione del merito. Non costituisce prova nuova, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la diversa valutazione di elementi già esistenti negli atti, né l’elemento acquisito ma dichiarato inammissibile o ritenuto superfluo dal giudice.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 17 ottobre 2024, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal ricorrente, nella qualità di erede del condannato, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. confermata in appello e divenuta irrevocabile.

A fondamento dell’istanza erano stati allegati atti di procedimenti paralleli, file video, una consulenza di parte e documentazione contabile, asseritamente non valutati dai giudici della cognizione. La Corte territoriale ha ritenuto i motivi generici, la documentazione priva del carattere di novità e le argomentazioni inidonee a sovvertire il giudicato. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità dei motivi. Quanto al primo, la Corte osserva che, nell’attuale disciplina della revisione, non è più configurabile una distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria: la manifesta infondatezza è espressamente prevista dall’art. 634 cod. proc. pen. come autonoma causa di inammissibilità, con conseguente attribuzione alla corte d’appello di un potere-dovere di delibazione prognostica sui nova.

Tale valutazione preliminare deve avere ad oggetto l’affidabilità, la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto già acquisito e articolarsi in termini realistici sulla comparazione con le prove esaminate, senza però risolversi in un’approfondita e indebita anticipazione del merito. Il giudice può rilevare segni di inconferenza o inaffidabilità riscontrabili ictu oculi, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata nella decisione.

La Corte ritiene che la valutazione operata dalla Corte di appello di Roma si sia conformata a tali principi, avendo escluso la novità della documentazione e la sua idoneità a sovvertire il giudicato. Quanto al secondo motivo, l’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiede prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino la necessità del proscioglimento.

La Corte esclude che la consulenza di parte e l’esame dei file video integrino prova nuova, poiché per tali devono intendersi anche gli elementi non acquisiti o non valutati, ma non quelli già dichiarati inammissibili o ritenuti superflui dal giudice. L’eventuale insussistenza del monopolio della società non scalfisce la ricostruzione accusatoria, fondata su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, videoriprese e sequestri di armi. Il terzo profilo è aspecifico, non confrontandosi con la motivazione dell’ordinanza, che aveva rilevato l’irrilevanza del fatturato ai fini della revisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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