Cass. pen. Sez. V n. 37187 del 22.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 37187/2026, depositata il 22/10/2026 (R.G. 23584/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Maria Elena Mele Rosaria Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da avverso l’ordinanza del 15/05/2026 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Venezia, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico ministero in sede avverso l’ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna, con imposizione del dispositivo elettronico di controllo, in relazione ad un episodio di lesioni pluriaggravate in danno di quella ‒ misura poi sostituita con quella del divieto di dimora in non avendo il cautelato consentito all’applicazione del cd.
“braccialetto elettronico” –, ha accolto il predetto gravame e, per l’effetto, ha disposto a carico di la misura degli arresti domiciliari presso il suo luogo di residenza in con divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi e dai difensori. presente provvedimento gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.
2. Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di dal suo difensore, consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo eccepisce l’inammissibilità dell’appello del Pubblico ministero, perché il Tribunale, in violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 111-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen. e incorrendo, comunque, in un vizio argomentativo, aveva ritenuto che il ridetto atto di gravame, ancorché presentato in data 28 aprile 2026 in forma cartacea, quando ormai, a far data dal 31 marzo 2026, l’unica forma consentita di presentazione delle impugnazioni del pubblico ministero era quella del deposito telematico tramite l’applicativo « », fosse comunque ammissibile, perché il Presidente del Tribunale di Venezia con provvedimento del 2 aprile 2026 aveva disposto che, in ragione delle riscontrate plurime criticità del funzionamento », fosse, comunque, consentito fino al 15 settembre del 2026 l’utilizzo del cd. «doppio binario», ossia, il deposito delle impugnazioni del Pubblico ministero con modalità non telematiche. La riportata motivazione sarebbe, invero, generica, perché né l’appellante né il giudice si sarebbero fatti carico di specificamente indicare quali fossero le riscontrate criticità nell’uso dell’applicativo » nella giornata del 28 aprile 2026, non essendosi verificato un malfunzionamento certificato del dispositivo, come richiesto dall’art. 175-bis cod. proc. pen. Donde, il Pubblico ministero per ovviare all’impossibilità di depositare l’appello nei termini tramite l’unico sistema consentitogli, avrebbe dovuto, se del caso, avvalersi del rimedio restitutorio di cui all’art. 175 cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 581 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per omessa dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello presentato dal Pubblico ministero, in quanto non corredato dalla compiuta esposizione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a sostegno dei motivi di gravame. Questi ultimi, infatti, sarebbero stati la mera riedizione delle argomentazioni sviluppate dal Pubblico ministero, nella sua richiesta di applicazione di misura cautelare, per sostenere le ragioni che imponevano l’applicazione nei confronti di di una misura cautelare coercitiva di tipo detentivo. Dunque, delle stesse si sarebbe dovuta riconoscere l’aspecificità, per difetto di correlazione con le ragioni della decisione del Giudice per le indagini preliminari in ordine alla proporzionalità e all’adeguatezza della misura gradata applicata.
2.3. Il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, perché l’ordinanza impugnata aveva fondato la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare della detenzione domestica imposta a sulla sola presenza di precedenti penali e giudiziari a suo carico, ritenuti indicativi della sua scarsa capacità di autocontrollo e della sua pericolosità sociale, nonché sull’atteggiamento intimidatorio che egli avrebbe tenuto nei confronti della parte offesa evocando la sua vicinanza ad ambienti della criminalità organizzata calabrese. Nondimeno, lo stesso Tribunale, riferendosi alla presunzione legale di adeguatezza della sola misura cautelare detentiva domestica prevista per i soggetti che si siano resi protagonisti di delitti previsti dall’art. 275, comma 3.1, cod. proc. pen., presunzione ritenuta non vinta dagli elementi allegati dalla difesa, avrebbe reso una motivazione apparente, giacché apodittica, dal momento che la dimostrata disponibilità della parte offesa a fare incontrare le figlie minori con il padre, si sarebbe dovuta interpretare come indice inequivoco della sussistenza di ridotte esigenze cautelari o, comunque, dello scemare di una situazione di pericolo attuale e concreto per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa.
3. Il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha depositato requisitoria scritta e ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Sono inammissibili le censure di cui al primo e al secondo motivo laddove il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in riferimento al rigetto delle sollevate eccezioni di tipo processuale.
Secondo il diritto vivente, infatti, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05). Né, d’altro canto, il ricorrente potrebbe addurre un concreto interesse a far valere il vizio indicato, posto che, come pure precisato dallo stesso diritto vivente, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, 2. Così delineato il perimetro del devoluto, la questione dedotta con il primo motivo impone di verificare la validità del deposito dell’appello proposto dal Pubblico ministero alla luce della disciplina che governa il graduale passaggio al processo penale telematico.
2.1. Il quadro normativo di riferimento è delineato dagli artt. 582, 111-bis e 175-bis cod. proc. pen.
L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che: «Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»; l’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce che: «Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici»; infine l’art. 175-bis cod. proc. pen. stabilisce che: «Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità (comma 1). Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia (comma 2). Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3 (comma 3). La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento» (comma 4). Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito forza maggiore, nell’impossibilità redigere depositare tempestivamente l’atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175 (comma 5)».
Di tanto dato atto, deve evidenziarsi come il sistema regolamentare del processo penale telematico, delineato dagli artt. 111-bis e ss. cod. proc. pen., si fondi sulla distinzione tra soggetti abilitati esterni e soggetti abilitati interni, ai quali il legislatore ha riservato differenti modalità di accesso alle piattaforme ministeriali di gestione documentale. In tale assetto, i difensori operano attraverso gli strumenti previsti per i soggetti esterni, mentre il pubblico ministero, quale soggetto abilitato interno, è chiamato ad avvalersi dell’«applicativo per il processo individuato quale canale ordinario per il deposito degli atti in forma telematica (cfr. d.m. n. 217 del 2023 e relative specifiche tecniche). Da tale premessa discende che il deposito dell’impugnazione da parte del pubblico ministero di primo grado deve essere effettuato unicamente tramite l’indicato », non essendo consentite modalità alternative salve le ipotesi espressamente previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen.
In effetti, l’art. 175-bis contempla due ipotesi di deroga all’obbligo esclusivo di deposito telematico degli atti: il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, c.d. «malfunzionamento centrale» (comma 1), e il malfunzionamento non certificato ai sensi del comma 1, accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, c.d. «malfunzionamento locale», circoscritto all’ufficio giudiziario ricevente (comma 4). Sia in caso di malfunzionamento certificato a livello centrale, sia in caso di malfunzionamento accertato e attestato a livello locale, per tutta la durata dello stesso, «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3). Inoltre, ove durante il periodo di malfunzionamento centrale o locale venga a scadere un termine previsto a pena di decadenza, le parti devono attivare un modello procedimentale calibrato su quello delineato dall’art. 175 cod. proc. pen. per essere restituiti nel termine per impugnare, sempre dimostrando di non averlo potuto rispettare per caso fortuito o forza maggiore (in tal senso cfr. Sez. 5, n. 33829 dell’11/09/2026, Fortino, non mass.).
2.2. A lume di tale ordito regolamentare, deve riconoscersi la correttezza della decisione del Tribunale di Venezia di ritenere ammissibile l’appello presentato dal Pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 18 aprile 2026 nei confronti di ancorché redatto e depositato in formato analogico.
Sulla base di quanto evincibile dal tenore del provvedimento impugnato, infatti, il Presidente del Tribunale di Venezia, con provvedimento del 2 aprile 2026, aveva disposto che, in ragione delle riscontrate plurime criticità del funzionamento », fosse, comunque, consentito fino al 15 settembre del 2026 l’utilizzo del cd. «doppio binario», ossia, il deposito delle impugnazioni del Pubblico ministero in modalità non telematiche. Donde, non essendo stata messa in discussione dal ricorrente l’esistenza di detta circostanza, va dato atto che il Tribunale ha ineccepibilmente ritenuto sussistente l’ipotesi di deroga all’obbligo di deposito telematico degli atti di impugnazione prevista dall’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., ossia, quella di «malfunzionamento locale» del sistema informatico di deposito telematico degli atti «accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario», che abilita le parti processuali «a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici» a redigere atti e documenti in forma di documento analogico e a depositarli con modalità non telematiche, senza che sulle parti interessate incomba, dunque, alcun onere di dimostrare il malfunzionamento del sistema informatico nel giorno del deposito dell’atto.
2.3. Giusta tali rilievi, è infondata la deduzione difensiva secondo cui il Pubblico ministero avrebbe dovuto valersi del rimedio restitutorio di cui all’art. 175-bis, comma 5, cod. proc. pen., posto che tale modulo procedimentale è destinato ad operare nella sola ipotesi in cui la parte processuale, per caso fortuito o forza maggiore, non abbia potuto rispettare il termine, previsto a pena di decadenza, per la proposizione dell’impugnazione, non quando, come nel caso di specie, sia stata tempestivamente depositata, sia pure nelle forme derogatorie di cui all’art. 175-bis, comma 3, cod. proc. pen.
Consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Infondato è anche il secondo motivo.
L’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevedendo che: «l’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione», ha codificato il principio enunciato dal diritto vivente secondo cui: «L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Principio, quello della specificità dei motivi, che vale anche per l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen., avendo, questo, la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione. Sicché, dovendo lo stesso individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, Franceschi, Rv. 287512 – 01), è stata ritenuta correttamente dichiarata l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare (Sez. 6, n. 32355 del 08/07/2024, Compagno, Rv. 286857 – Se questo è l’ordito, normativo e interpretativo, entro cui muoversi per ricercare la soluzione della questione dedotta, non può, tuttavia, sottacersi che la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, se è vero che, perché il motivo devoluto possa ritenersi specifico, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell’impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito, «ciò non implica, tuttavia, che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell’invocata riforma, non potendo l’essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l’identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice» (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841). Al lume di tale fondamentale chiarimento, deve, quindi, ritenersi che il Tribunale abbia fatto adeguato governo dei suddetti principi, avendo dato atto di come l’appellante Pubblico ministero avesse specificamente citato i passaggi dell’ordinanza censurata, esprimendo, sia pure in maniera stringata, le ragioni per le quali la stessa esibisse profili di contradditorietà e carenza motivazionale in relazione al tema della inidoneità della misura cautelare applicata all’indagato (il divieto di avvicinare la persona offesa e, poi, il divieto di dimora in a infrenare le esigenze cautelari ravvisate a suo carico.
4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile.
La motivazione rassegnata nell’ordinanza impugnata per spiegare le ragioni per le quali si dovesse ritenere che la misura originariamente applicata al ricorrente non fosse idonea a salvaguardare le ravvisate esigenze cautelari, ossia, il pericolo di reiterazione di atti di violenza nei confronti della ex convivente, non presta il fianco a nessuno dei rilievi che compongono la censura in disamina. La peculiare pericolosità manifestata da con i reati di cui si è reso artefice (come puntualmente riportati nel provvedimento oggetto di sindacato) nonché la pervicacia dimostrata nel continuare a rivolgere intimidazioni alla vittima del reato provvisoriamente ascrittogli (nei termini significativamente gravi indicati nello stesso provvedimento) danno congrua ragione della ritenuta incapacità dell’indagato di autolimitarsi e, quindi, di offrire garanzie di rispetto delle prescrizioni impostegli con le misure gradate applicategli. Prescrizioni, queste, che, ancorché non violate nel breve periodo (di circa un mese dall’applicazione della misura del divieto di dimora in risultavano, comunque, blande rispetto all’entità delle esigenze cautelari da fronteggiare, avuto riguardo alla prospettata possibilità di di valersi anche di terze persone per reiterare le condotte di aggressione in danno della ex convivente. D’altro canto, le generiche allegazioni difensive, riferite alla ridotta potenzialità offensiva del ricorrente nei confronti della persona offesa, desumibile dalla disponibilità da costei manifestata a favorire i rapporti dell’indagato con la prole, sono state plausibilmente stimate inidonee a vincere la presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari prevista per i reati di violenza domestica dall’art. 275, comma 3.1, cod. proc. pen., avuto riguardo, oltretutto, al movente di natura patrimoniale che aveva caratterizzato l’aggressione sferrata dal ricorrente nei riguardi della ex convivente. Sicché, in riferimento a tale specifico profilo, i rilievi censori sono anche generici.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
In ragione della peculiarità della materia, è d’obbligo disporre ‒ ai sensi provvedimento, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. Così deciso il 02/10/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 28 c.p.p. – Casi di conflitto
- Art. 111-bis c.p.p. – Deposito telematico
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine
- Art. 175-bis c.p.p. – Malfunzionamento dei sistemi informatici
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione
- Art. 582 c.p.p. – Presentazione dell'impugnazione
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso