Concorso nella truffa mediante phishing provato dalla titolarità del conto (Cass. pen. Sez. II n. 32914 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa realizzata mediante intrusione informatica nel sistema bancario della persona offesa, la titolarità del conto corrente destinatario delle somme illecitamente accreditate integra prova logica del consapevole contributo concorsuale del titolare, ove manchino valide e sostenibili spiegazioni alternative. Non è necessario, ai fini della condanna, che sia accertata in via diretta la modalità materiale dell’accesso abusivo, qualora la ricostruzione dei giudici di merito risulti coerente, priva di aporie e fondata su dichiarazioni della persona offesa non contestate. In sede di legittimità il sindacato sulla motivazione non consente di sovrapporre una lettura alternativa a quella dei giudici di merito, ma si limita a verificarne la completezza, la correttezza interpretativa e la coerenza logica.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19/09/2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento il 17/10/2023 nei confronti del ricorrente per il delitto di truffa, ipotizzato come consumato in concorso con soggetto rimasto ignoto e mediante accesso abusivo al sistema informatico bancario della persona offesa.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato e alla valutazione delle emergenze processuali ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento senza rinvio, mentre la difesa ha insistito per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha rigettato il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi perché sovrapponibili. Il ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontato con la motivazione oggetto di critica, ma ha proposto una lettura alternativa non consentita in sede di legittimità.
I giudici di merito, con motivazione priva di aporie, hanno ricostruito l’effettiva intrusione informatica nel sistema bancario della persona offesa sulla base delle dichiarazioni della stessa, coerenti e non contestate neppure dalla difesa. Da qui la Corte ha tratto il concorso del ricorrente attraverso una prova logica, fondata sulla titolarità del conto corrente destinatario delle disposizioni illecite e sull’assenza di valide spiegazioni alternative.
Il Collegio richiama sul punto Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017, Levi, Rv. 270182-01, ribadendo che la disponibilità del conto su cui confluiscono le somme costituisce elemento dal quale desumere in modo logico la riferibilità della condotta illecita al suo titolare, a titolo di concorso.
La Corte ha poi precisato i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione: il compito del giudice di cassazione non è sostituire la propria valutazione sull’affidabilità delle fonti di prova, ma stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi disponibili, fornito una corretta interpretazione, dato risposta esaustiva alle deduzioni delle parti e applicato esattamente le regole della logica. Nel caso concreto tali condizioni risultano soddisfatte, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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