Concorso del terzo extraneus ed estorsione: il dolo proprio fonda la qualificazione (Cass. pen. Sez. II n. 32913 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che partecipa alla condotta posta in essere dal preteso creditore risponde di concorso in estorsione, e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando persegua, anche o soltanto, un interesse proprio ulteriore rispetto alla mera soddisfazione del diritto altrui. La distinzione tra le due fattispecie si fonda sull’elemento psicologico e non sul ruolo materiale del concorrente. Il dolo di estorsione può essere desunto da elementi esterni, e in particolare dalla speciale veemenza della condotta violenta o minacciosa, che vale come sintomo del fine perseguito. In presenza della circostanza aggravante della finalità mafiosa, la finalizzazione a un interesse ulteriore comporta la sussumibilità del fatto nell’art. 629 cod. pen. con il concorso dello stesso creditore.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di un imputato per il reato di tentata estorsione, riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 393 e 416-bis.1 cod. pen. per difetto di querela, confermando nel resto e rideterminando la pena per il delitto ascritto al ricorrente ai sensi degli artt. 56, 629, 110 e 628, comma terzo, nn. 1) e 3-bis), cod. pen.
Il ricorrente censurava la mancata riqualificazione della propria condotta in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiamando l’esito del separato giudizio a carico dei coimputati, conclusosi con analoga riqualificazione e declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. Deduceva inoltre la violazione della disciplina del concorso di persone e dell’art. 587 cod. proc. pen., lamentando un contrasto di giudicati e una disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità dei motivi, oltre che per manifesta infondatezza. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e n. 24591 del 2020, ribadisce che il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato: è inammissibile il motivo che riproduce pedissequamente le censure già dedotte in appello, contestando in termini assertivi la correttezza della decisione.
Nel merito, i primi due motivi sono trattati congiuntamente. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha ricostruito il ruolo centrale dallo stesso svolto nel condurre la persona offesa alla “attenzione” del preteso creditore e la evoluzione violenta dell’azione, con accerchiamento, aggressione e impedimento ad allontanarsi. La Corte territoriale ha inoltre rilevato che il ricorrente non solo concorreva nella condotta dell’altro, ma tentava di ottenere egli stesso un indebito vantaggio, sfruttando l’effetto intimidatorio della condotta appena posta in essere.
Il Collegio applica i principi delle Sezioni Unite “Filardo” n. 29541 del 2020, secondo cui alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso può riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione: la prova ha carattere indiretto e va desunta da dati della condotta inequivocamente offensivi. Richiama altresì Sez. II n. 5622 del 2021, che ha chiarito che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario è configurabile solo quando questi si limiti a offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire finalità ulteriori; qualora il terzo agisca in piena autonomia per i propri interessi, la condotta integra il concorso in estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen.
Quanto al dedotto contrasto con l’esito del separato giudizio dei coimputati, la Corte ribadisce il libero convincimento del giudice e il dovere di evidenziare le ragioni della diversa soluzione, come avvenuto. Sull’art. 587 cod. proc. pen., richiamate Sez. Un. n. 30347 del 2007 e le successive conformi, esclude l’effetto estensivo dell’impugnazione, che presuppone l’unitarietà del procedimento e non opera in relazione a distinti procedimenti o a riti diversi; nessuna irragionevolezza è ravvisabile, poiché la disparità non deriva dalla legge ma dalle vicende processuali. Segue condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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