Lieve entità della rapina e verifica del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 39710 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. e applicabile al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso. Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di applicazione della diminuente in forza dell’intervento del giudice delle leggi, è chiamato a un vero e proprio accertamento di merito. Egli deve verificare se sussista alcuno degli elementi della concreta manifestazione dell’illecito che impedisca di considerare lieve il fatto, così da pervenire a un giudizio congruo sulla insussistenza dei presupposti della diminuente. È inammissibile il ricorso che, contro tale valutazione, proponga argomenti di mero dissenso o un’alternativa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione dell’attenuante della lieve entità in relazione al delitto di rapina, invocando la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86/2024. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta con ordinanza del 12/06/2025.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice valutato i plurimi indicatori della scarsa offensività dell’illecito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio secondo cui l’attenuante della lieve entità applicabile alla rapina richiede una valutazione complessiva del fatto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, Rv. 287350). Da ciò deriva che il giudice dell’esecuzione, il cui accertamento di merito è reso necessario dall’intervento del giudice delle leggi, deve esaminare se uno degli elementi della concreta manifestazione dell’illecito impedisca di considerare lieve il fatto.

Il Collegio richiama la sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale, resa con riguardo all’estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., parimenti dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva analoga diminuente. Da tale pronuncia ricava gli indici dell’attenuante: l’estemporaneità della condotta, la scarsità dell’offesa personale alla vittima, l’esiguità del valore sottratto e l’assenza di profili organizzativi, i quali garantiscono che la riduzione della pena sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha individuato diversi elementi che impediscono di considerare lieve la condotta: l’introduzione del condannato in un ospedale in una fascia oraria inibita al pubblico, la sottrazione dell’oggetto a un paziente in condizione di minorità, l’aggressione del personale sanitario frattanto intervenuto e la minaccia di gravi ritorsioni al personale medesimo.

La Corte rileva che nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato non si rinviene alcun argomento difensivo o circostanza di fatto non riportati e apprezzati, mentre il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati. Richiamando Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556, il Collegio ribadisce che eccede dai limiti di cognizione della Cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando essi nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità. Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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