Revoca della detenzione domiciliare del collaboratore per violazione degli impegni (Cass. pen. Sez. I n. 33150 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione domiciliare concessa in deroga al collaboratore di giustizia, a norma dell’art. 16-nonies, comma 7, d.l. n. 8 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 82 del 1991, può essere revocata non solo per la commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale, ma anche per ogni condotta che concretizzi inosservanza degli impegni assunti dal collaboratore ai sensi dell’art. 12 del medesimo decreto. La relativa valutazione spetta in via esclusiva al Tribunale di sorveglianza, in piena autonomia rispetto alle determinazioni degli organi competenti sulla misura di protezione, e richiede una motivazione adeguata sulla gravità della condotta e sulla sua incidenza sulla possibilità di proficua prosecuzione della misura. La revoca non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni, né è subordinata alla formale progressione nel trattamento. Il parere della P.N.A., ove richiesto, non è obbligatorio: la sua mancanza non integra alcun vizio del provvedimento.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 02.04.2025, ha revocato la detenzione domiciliare in precedenza concessa al ricorrente, collaboratore di giustizia, in espiazione di pena con fine pena al 06.07.2032. Il Tribunale fondava la revoca su conversazioni intercettate, riportate in un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Genova, che disvelavano contatti del condannato con soggetti coinvolti in attività di spaccio di stupefacenti.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, nonché irregolare costituzione del contraddittorio, per essere stata la decisione assunta in assenza del parere della P.N.A.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La detenzione domiciliare del collaboratore è misura concessa in deroga alle disposizioni ordinarie e può essere revocata nei casi specifici previsti dall’art. 16-nonies, comma 7, ultimo periodo, d.l. n. 8 del 1991, che richiama gli artt. 13-quater e 16-septies del medesimo decreto, ossia per inosservanza degli impegni assunti con la sottoscrizione delle speciali misure di protezione.

La valutazione ricade nella esclusiva competenza del Tribunale di sorveglianza, che opera in piena autonomia rispetto alle determinazioni degli organi competenti sulla misura di protezione adottata. Il giudice è chiamato a compiere una ponderata valutazione della gravità della condotta, soprattutto con riguardo al percorso intrapreso, secondo il principio affermato da Sez. I n. 21975 del 17.07.2020 e da Sez. I n. 3763 del 21.10.2015.

La revoca non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni della misura: spetta al giudice valutare, con adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova, come chiarito da Sez. I n. 13376 del 18.02.2019. Il Tribunale può valutare discrezionalmente l’incidenza della violazione sulla possibilità di proficua prosecuzione della misura anche senza espresso richiamo allo stato di progressione nel trattamento, ove ritenga la violazione di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica, secondo Sez. I n. 41796 del 09.09.2021.

Quanto al motivo sulla mancata acquisizione del parere della P.N.A., la Corte chiarisce che la circostanza che il Tribunale abbia assunto la decisione senza che detto parere fosse pervenuto non integra alcun vizio, non trattandosi di parere obbligatorio. Nel merito, la Corte rileva che ai fini della revoca assumono rilievo non solo la commissione di delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale, ma anche ogni condotta che concretizzi inosservanza degli impegni assunti dal collaboratore a norma dell’art. 12, tenuto conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione.

La Corte giudica l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato completo, intrinsecamente coerente, scevro di profili di contraddizione o manifesta illogicità, nonché ossequioso del dettato normativo. Le contestazioni del ricorrente mirano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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