Affidamento in prova e gradualità del trattamento rieducativo (Cass. pen. Sez. I n. 33151 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, oltre al giudizio di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda. Il giudizio sull’idoneità delle misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e logica. Il Tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, in conformità al principio di gradualità nell’accesso ai benefici extra-murari. La mancata ammissione degli addebiti non costituisce ragione ostativa, rilevando invece l’evoluzione della personalità successivamente al fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un condannato in relazione a una pena espianda di anni quattro, mesi sette e giorni ventiquattro di reclusione, risultante da un provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Roma, nel quale erano confluite diverse condanne per reati in materia di stupefacenti, tentata rapina, rapina, lesioni e furto, commessi sino al 2021.

Il Tribunale aveva ritenuto prematura la concessione della misura, valorizzando la pluralità dei reati commessi in epoca non lontana e l’assenza di una piena revisione critica. In tal senso si era espressa anche l’équipe di osservazione e trattamento, che aveva concluso per l’ammissione al beneficio dei permessi premio. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 4 bis e 47 ord. pen. e vizi della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che l’affidamento in prova esige un duplice accertamento: l’avvio positivo del processo di revisione critica e il giudizio ulteriore di idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda, in base al livello dei progressi compiuti nel trattamento. Il giudizio sull’idoneità delle varie misure alternative appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, secondo un indirizzo risalente alla Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caruso, Rv. 189375.

Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare comprendono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria e gli esiti dell’indagine socio-familiare. Occorre verificare la presenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere proficuo l’affidamento, quali l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione ai valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva risocializzante, come affermato dalla Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924.

La Corte ha precisato che non configura ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti: ciò che rileva è se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione, poiché assume rilievo l’evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva del reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 2019, Catalano, Rv. 274993). Il giudizio prognostico deve fondarsi sull’osservazione del comportamento, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano di prevedere il buon esito della prova e di prevenire il pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174).

Nel caso concreto, nessuno di tali principi risulta violato. Il Tribunale ha valorizzato, in un giudizio unitario, la pluralità dei reati commessi fino a tempi relativamente recenti, per i quali non si è apprezzata una sicura consapevolezza in termini di ravvedimento, dando atto degli elementi positivi addotti dal ricorrente ma ritenendo necessarie verifiche graduali, anche sulla base della relazione dell’équipe. Tale approccio è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22443 del 2019, Froncillo, Rv. 276213; Sez. 1, n. 27264 del 2015, Sicari, Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 2003, Chiara, Rv. 224029), secondo cui, prima di ammettere il condannato alle misure alternative, il Tribunale può ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione. La valutazione di merito è quindi sottratta a qualsiasi sindacato di legittimità, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *