Sequestro su beni di terzi e onere probatorio del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. II n. 33177 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove la misura venga disposta o eseguita su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, il solo mezzo per il terzo di rivendicarne l’esclusiva titolarità è il giudizio di riesame, poiché la disponibilità del bene costituisce presupposto di validità della misura e non attiene alla mera esecuzione. L’individuazione dei beni in sede esecutiva non compromette il diritto di difesa dei terzi, che non potevano impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti fossero estesi nei loro confronti in fase attuativa. L’onere di provare la riferibilità concreta dei beni all’indagato grava sul pubblico ministero e non è assolto dalla sola dimostrazione dell’incapienza patrimoniale del terzo intestatario.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da una terza interessata, in proprio e quale legale rappresentante di una società, disponeva la restituzione di autoveicoli, quote sociali e rapporti bancari e finanziari, oggetto di un sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale. L’esecuzione era avvenuta oltre un anno dopo in relazione a beni formalmente riconducibili alla moglie e alle figlie di un terzo, ritenuti nella effettiva disponibilità di quest’ultimo, destinatario del provvedimento finalizzato alla confisca del profitto di plurimi reati.
Il Tribunale osservava che il pubblico ministero aveva esteso il sequestro a beni di terzi sulla base di nuove risultanze investigative, introdotte a indagini concluse, senza contraddittorio né vaglio giurisdizionale, configurando così un sequestro del tutto nuovo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore europeo, deducendo violazione di legge e chiedendo l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. La Corte condivide le deduzioni del P.G.: l’individuazione e l’apprensione dei beni in fase esecutiva non compromette il diritto di difesa dei terzi, che non potevano impugnare il provvedimento del giudice prima che i suoi effetti fossero estesi nei loro confronti in fase attuativa.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, qualora la misura sia disposta o eseguita su beni formalmente intestati a terzi ma nella disponibilità dell’indagato, l’unico mezzo per il terzo di rivendicarne l’esclusiva titolarità è il giudizio di riesame. La disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma ne costituisce presupposto di validità, anche se l’individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro ma in sede esecutiva. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 21515 del 20/03/2025, Sez. III n. 37465 del 25/05/2023, Sez. III n. 34602 del 31/03/2021, Sez. II n. 20685 del 21/03/2017 e Sez. III n. 38512 del 22/06/2016.
Non spettava poi alla difesa allegare elementi volti a dimostrare la disponibilità dei beni in capo ai terzi. L’onere di provare la effettiva disponibilità in capo all’indagato dei beni formalmente intestati alla congiunta grava sul pubblico ministero. Non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, per il terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti: è necessaria la prova della riferibilità concreta degli stessi all’indagato, richiamandosi Sez. III n. 35771 del 20/01/2017, Sez. III n. 36530 del 12/05/2015, Sez. II n. 11791 del 12/03/2025 e Sez. III n. 1770 del 17/12/2024.
Erroneamente il ricorrente aveva affermato che la difesa non contestò la qualità di intestatari fittizi: nella richiesta di riesame era stato proposto uno specifico motivo con cui si rivendicavano la proprietà e la disponibilità esclusiva dei beni. Il Tribunale ha pertanto ritenuto non compiutamente ricostruita la ritenuta intestazione fittizia, e tale principio non è stato contrastato nel ricorso, ove non è stata dedotta alcuna violazione di legge ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alla motivazione con cui l’ordinanza ha escluso la prova dell’intestazione fittizia.
Nota della Redazione
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