Sequestro probatorio e copia notificata con omissis (Cass. pen. Sez. II n. 36546 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di sequestro probatorio deve essere motivato a pena di nullità, con indicazione della condotta ipotizzata, della fattispecie incriminatrice, degli elementi di indagine, dei beni da vincolare e della loro relazione con l’ipotesi investigativa, nonché della concreta finalità probatoria. La facoltà del pubblico ministero di oscurare atti a tutela del segreto investigativo è legittima solo se lascia comunque comprensibili le ragioni del provvedimento. La conoscibilità della motivazione acquisita dopo l’istanza di riesame non sana l’illegittimità originaria. Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione graficamente assente o meramente apparente, né il PM può precisarla in sede di riesame. L’illegittimità formale va valutata sulla copia notificata all’interessato, non sull’originale.

Il Fatto

Il pubblico ministero disponeva il sequestro probatorio di beni nella disponibilità dell’indagato, in relazione al reato di cui all’art. 639, secondo comma, cod. pen. La copia notificata presentava ampi oscuramenti: nominativi degli indagati, capo di imputazione, fonti di prova e ragioni giustificative del vincolo.

Il Tribunale di Genova, investito dell’istanza di riesame ex art. 257 cod. proc. pen., confermava il decreto. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo la nullità del provvedimento per difetto di motivazione e l’elusione, da parte del Tribunale, della specifica eccezione difensiva.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che l’obbligo di motivazione del decreto di sequestro probatorio impone al PM di indicare la descrizione della condotta, la sua riconduzione a una fattispecie incriminatrice, gli elementi di indagine, la natura dei beni e il loro legame con l’ipotesi criminosa, la finalità probatoria perseguita. La regola serve a escludere l’uso del sequestro in funzione meramente esplorativa (Sez. II n. 46130 del 2023; Sez. VI n. 37639 del 2019; Sez. VI n. 5995 del 2026).

Il Collegio riconosce che il PM può omissare atti o oscurarne il contenuto a tutela del segreto investigativo, ma solo a condizione che resti garantito il diritto di difesa e lo sviluppo del contraddittorio (Sez. II n. 43445 del 2013). Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la copia notificata conservasse i requisiti motivazionali minimi e se l’oscuramento fosse stato esercitato senza compromettere la difesa.

L’ordinanza impugnata ha invece escluso il difetto con argomenti non pertinenti: la natura a sorpresa dell’atto, l’assenza di obbligo di avviso della facoltà di assistenza difensiva, l’informazione verbale degli operanti, la conoscenza integrale degli atti dopo il riesame. Tali argomenti non reggono. L’art. 253 cod. proc. pen. impone la motivazione anche per gli atti a sorpresa; l’informativa verbale non sana i vizi formali; la successiva ostensione non elimina l’illegittimità originaria, altrimenti l’interessato sarebbe costretto a impugnare “al buio” per conoscere le ragioni del provvedimento.

La mancata motivazione su una doglianza difensiva decisiva integra violazione di legge deducibile ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 5876 del 2004; Sez. Un. n. 25080 del 2003). L’annullamento è disposto senza rinvio: dagli atti risulta che la copia notificata oscurava nominativi, imputazione, fonti di prova ed esigenze del vincolo, con motivazione di fatto graficamente assente.

La Corte ribadisce che la legittimità formale si valuta sulla copia notificata e non sull’originale, richiamando il principio sulla incompletezza materiale del provvedimento (Sez. VI n. 36885 del 2025). Il potere integrativo del riesame ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. non opera per la motivazione mancante o apparente (Sez. V n. 643 del 2018; Sez. Un. n. 5876 del 2004; Sez. II n. 47000 del 2008; Sez. II n. 26901 del 2013). Né il PM può precisare in sede di riesame un apparato argomentativo del tutto assente (Sez. III n. 7063 del 2026): diversamente si introdurrebbe una sanatoria non prevista dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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