Cass. pen. Sez. IV n. 37869 del 29.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 37869/2026, depositata il 29/10/2026 (R.G. 18896/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: avverso l’ordinanza del 08/04/2026 del Tribunale del Riesame di Roma; udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo Andrea Maria Fiore che, riportandosi alla memoria già depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per la parte ricorrente l’avvocato , del Foro di Frosinone il quale dopo aver esposto il motivo principale del ricorso e riportandosi nel resto, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27/09/2024, il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma il 13/05/2024 nei confronti di in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti ascritto al capo E) dell’imputazione provvisoria, disponendo il sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato, nonché il sequestro impeditivo finalizzato alla confisca (ai sensi dell’art. 452-quaterdecies cod. pen.) delle aziende e delle quote sociali delle società coinvolte; in esecuzione del provvedimento, alla predetta indagata erano stati sequestrati beni del valore complessivo di € 312.801,61. Con sentenza del 18 aprile 2025, la Terza Sezione di questa Corte ha annullato l’ordinanza suddetta, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
La Corte ha rigettato il motivo inerente alla nullità assoluta derivante dal dedotto difetto di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale nel giudizio di riesame; ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 324, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla non perentorietà del termine previsto per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; ha, invece, considerato fondato il motivo di ricorso attinente al quantum del sequestro, ritenendo il provvedimento impugnato in contrasto con il principio espresso da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01, che esclude l’applicazione del principio solidaristico.
2. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Roma ha riformato il provvedimento impugnato, riducendo l’entità della somma da apprendere alla misura di € 37.250,00.
In relazione al profilo di diritto attinente alla confisca e all’applicazione del principio dettato dalla Suprema Corte, il giudice del rinvio ha ritenuto che la ricorrente avesse percepito senza valida giustificazione la somma complessiva di € 37.250,00, da ritenere corrispondente al profitto conseguito, con susseguente ordine di restituzione delle somme sequestrate in eccedenza; ha, altresì, ritenuto coperto dal giudicato cautelare il profilo attinente al periculum in mora, in quanto non oggetto di censura in sede di ricorso per cassazione.
3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori, articolando cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 127, 161, 178, lett. c), 179 e 324 cod. proc. pen. – la violazione di legge per omessa notifica all’indagata dell’avviso dell’udienza camerale fissata per l’08/04/2026.
Ha esposto che, al momento dell’esecuzione del decreto di sequestro, l’indagata aveva eletto domicilio presso la propria residenza, sita in e che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale non le era stato notificato presso tale domicilio, mentre all’udienza dell’08/04/2026 era presente il solo difensore; ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’omessa notifica all’indagato dell’avviso dell’udienza camerale di riesame determina la nullità dell’intero procedimento, eccepibile con il ricorso per cassazione quale primo atto successivo.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b) e c), cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per erronea quantificazione del profitto confiscabile e violazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza Massini sotto il profilo della quota di profitto medesimo conseguita dalla singola concorrente.
Ha esposto che la somma di € 27.750,00, accreditata sulla carta di credito della rappresentava il profitto illecito conseguito dal marito della ricorrente e, quindi, una provvista che il coniuge aveva fatto transitare sul conto della moglie per mere ragioni di schermatura; pertanto, ha ritenuto che l’unico profitto effettivamente conseguito dalla ricorrente fosse quello di € 9.500,00; ha altresì dedotto che il sequestro non poteva eccedere il vantaggio netto e che l’ablazione era stata effettivamente eseguita per una somma eccedente rispetto a quella determinata dal giudice del riesame. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge e, comunque, il vizio di motivazione apparente in relazione agli artt. 321, comma 2, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., in punto di valutazione del periculum in mora.
Ha premesso che il Tribunale aveva ritenuto condivisibile la motivazione del GIP sul periculum in mora, rilevando comunque che tale profilo non era stato oggetto di ricorso per cassazione, con conseguente formazione del giudicato cautelare; ha quindi esposto che, con il terzo motivo di riesame, la difesa aveva già censurato il provvedimento genetico per difetto di motivazione sul predetto requisito e che il ricorso per cassazione non aveva determinato la formazione di un giudicato cautelare, atteso che la doglianza non era stata esaminata dal Tribunale per ragioni di rito; ha comunque dedotto che la motivazione del GIP doveva considerarsi meramente apparente e contrastante con i principi contenuti nella sentenza Ellade delle Sezioni Unite, poiché del tutto stereotipato era il riferimento al pericolo di investimento delle somme nel circuito illecito; ha infine sostenuto che la motivazione del Tribunale del riesame costituiva una non consentita integrazione postuma.
Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 321, comma 2, 324, comma 7 e 309, comma 9, cod. proc. pen., in punto di fumus commissi delicti e il vizio di motivazione apparente o comunque viziata sul punto.
Ha esposto che, nel quarto motivo dell’originaria richiesta di riesame, era stata dedotta la nullità del provvedimento impugnato per assenza di motivazione sul fumus commissi delicti, ritenendosi illegittima un’integrazione sul punto da parte del Tribunale del riesame attesa l’assenza grafica della motivazione medesima; ha quindi dedotto che tale motivo era rimasto privo di risposta in sede di giudizio di rinvio.
Con il quinto motivo ha dedotto – ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322-ter cod. pen., per illegittima estensione del sequestro alla persona fisica della Ha premesso che il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro nei confronti dell’indagata sulla base dell’incapienza della società esponendo come il collegio avesse ritenuto sufficiente il richiamo alla relazione dell’amministratore giudiziario in ordine alla non operatività della compagine; ha quindi esposto che il Tribunale avrebbe omesso qualsiasi valutazione in ordine alla possibilità di aggredire in via diretta i beni delle altre società destinatarie del sequestro, con conseguente illegittimità del ricorso alla confisca per equivalente nei confronti delle persone fisiche.
4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta la nullità dell’intero procedimento di rinvio e dell’ordinanza impugnata, per effetto dell’omessa notifica all’indagata dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, è infondato.
Va premesso, in relazione al contenuto del motivo di ricorso, che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di legittimità è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01, in senso conforme Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. Ciò posto, dall’esame del fascicolo processuale risulta che – in conformità con quanto dedotto dalla difesa della ricorrente – nel corso delle indagini preliminari l’indagata aveva eletto domicilio presso la propria residenza, sita in alla via mentre la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza in cui il Tribunale del riesame ha trattato la fase di rinvio è stata operata direttamente presso il difensore, senza nessun previo accertamento in ordine all’idoneità dello stesso domicilio eletto. Va quindi rilevato che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, eseguita presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio. Infatti, per effetto del rapporto fiduciario tra imputato e difensore, tale notifica risulta comunque idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, sicché essa è soggetta ai termini di deduzione di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del La censura, tuttavia, è infondata proprio in considerazione dei termini entro i quali la nullità è deducibile ai sensi del citato articolo del codice di rito; dagli atti risulta, infatti, che il difensore, al momento della celebrazione dell’udienza dinanzi al giudice del riesame, non ha eccepito la nullità, sollevata per la prima volta con il successivo ricorso per cassazione; ne deriva che la patologia processuale deve ritenersi sanata (cfr., in relazione a fattispecie di nullità a regime intermedio attinenti alla vocatio in ius non tempestivamente eccepite dal difensore presente, Sez. 2, n. 26603 del 29/05/2019, Cirelli, Rv. 276576 – 01, nonché Sez. 4, n. 22039 del 12/04/2018, Rv. 272750 – 01, in ordine alle garanzie di partecipazione dell’imputato alla fase dibattimentale).
3. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto la violazione di legge in riferimento all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per avere l’ordinanza impugnata erroneamente quantificato il profitto confiscabile, in violazione del principio dettato da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito.
Specificamente, la difesa ha contestato la qualificazione quale profitto della somma di € 27.750,00, assumendo che la somma stessa (sulla base della stessa ordinanza cautelare personale) sarebbe stata, in realtà, ricevuta dal coindagato coniuge della ricorrente e da questi girata sulla carta dell’indagata.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, nell’ambito del percorso argomentativo del citato arresto, le Sezioni unite hanno ampiamente trattato la questione della delimitazione della confisca diretta, evidenziando che la confisca di somme di danaro ha sempre natura diretta, in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato; mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto.
In particolare, al punto 18 del «Considerato in diritto», le Sezioni Unite hanno rilevato che si verte comunque in tema di confisca diretta nell’ipotesi in cui si sia verificata una «“metamorfosi” del profitto o del prezzo del reato, cioè si sia in presenza di un’utilità economica mediata e indiretta acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego), ma pur sempre eziologicamente collegata all’illecito e, soprattutto, all’impiego del profitto o del prezzo derivante dal reato; occorre, infatti, la prova che la somma di denaro o il bene utilizzato per il reimpiego derivino dal reato»; il principio è stato affermato anche richiamando Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Nel caso in esame, non essendo contestata la provenienza «oggettiva» della somma in questione dalla consumazione del reato, l’attribuzione simulata della relativa disponibilità a un terzo integra, alla luce del complessivo apparato argomentativo del giudice del riesame, i presupposti del sequestro finalizzato alla confisca diretta; esso ha infatti a oggetto una somma di denaro identificabile quale profitto effettivo del reato, che non perde tale natura per effetto dell’operazione di occultamento realizzata mediante il transito sul conto dell’odierna ricorrente.
Deve infatti ritenersi – proprio alla luce dei principi dettati dalle Sezioni unite – che la somma di denaro ricevuta da un concorrente nel reato al solo fine di occultare o schermare il profitto già conseguito da altro compartecipe conservi la natura di profitto direttamente derivante dall’illecito e possa essere sottoposta a confisca diretta, purché sia accertata la continuità del nesso di pertinenzialità tra il denaro e il reato e risulti che il trasferimento non abbia determinato l’acquisizione di un’autonoma utilità patrimoniale da parte dell’accipiens, ma abbia costituito una mera modalità di gestione o dissimulazione del profitto illecito.
Pertanto, le modalità operative allegate dalla stessa ricorrente sono pienamente compatibili con la qualificazione della somma come profitto diretto del reato e, dunque, con la sua assoggettabilità a confisca diretta, indipendentemente dall’acquisizione, da parte dell’accipiens, di un’effettiva disponibilità e di un conseguente vantaggio (cfr., sulla qualificazione come profitto delle somme trasferite dal percettore a un terzo, Sez. 6, n. 2186 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 274926 – 01).
Nell’ambito dello stesso motivo, parte ricorrente ha dedotto che, in sede esecutiva, sarebbero stati attinti da sequestro beni complessivi di valore superiore rispetto al profitto effettivamente conseguito.
La doglianza è inammissibile, in quanto la stessa fa, evidentemente, riferimento alle modalità di apprensione dei beni adottate in conseguenza dell’emissione dell’originario titolo cautelare, con la conseguenza che non possono essere dedotte di fronte a questa Corte argomentazioni inerenti all’eventuale mantenimento del vincolo su somme eccedenti rispetto a quelle indicate dal Tribunale del riesame.
In ogni caso, va ricordato il principio per cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza confermativa del sequestro preventivo impeditivo, nel caso in cui il ricorrente deduca l’illegittimità delle modalità esecutive stabilite dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 9833 del 15/12/2023, dep. 2024, Servizi Imprese – CAF s.r.l., Rv. 286977 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604 – 01).
4. Con il terzo motivo, la difesa dell’indagata ha dedotto il vizio di motivazione apparente in ordine al presupposto del periculum in mora; ha osservato che il Tribunale, richiamando integralmente la motivazione adottata sul punto dal precedente giudice, aveva ritenuto che la questione non fosse stata oggetto del ricorso per cassazione e che si fosse, pertanto, formato il giudicato cautelare; per contro, con il terzo motivo dell’originaria istanza di riesame, la difesa aveva espressamente censurato l’assenza di motivazione sul medesimo presupposto.
Il motivo è infondato.
Va premesso, sulla base della motivazione della sentenza rescindente, che il vizio di motivazione in ordine al suddetto presupposto era stato effettivamente dedotto con il ricorso per cassazione ed era stato ritenuto assorbito alla luce di quanto esposto al punto 5 del «Considerato in diritto». Ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., va quindi ricordato che le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all’esito del procedimento regolato dall’art. 324 cod. proc. pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge.
Sul punto, secondo l’interpretazione di questa Corte, il sintagma «violazione di legge» si riferisce agli errores in iudicando e agli errores in procedendo di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., commessi dal giudice di merito, dai quali derivi un radicale vizio della decisione.
Il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo destinato a giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, così da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; conformi, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01); non rientra, quindi, nell’ambito dei vizi deducibili quello della manifesta illogicità (Sez. U, n. 5876 del Deve quindi ritenersi che – pure alla luce dei principi dettati da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01, la quale ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio – la motivazione adottata dal GIP e ripresa, nonché integrata, dal Tribunale del riesame sia da ritenersi satisfattiva del relativo onere e, comunque, non tale da configurare una motivazione meramente apparente contestabile in sede di ricorso per cassazione.
Va, difatti, evidenziato che il giudice del rinvio ha comunque motivato sul punto mediante l’integrale richiamo alle considerazioni contenute nel provvedimento applicativo. Esse facevano riferimento al rischio che il mantenimento della disponibilità delle somme costituenti illecito profitto potesse consentirne il reinvestimento nel traffico abusivo di rifiuti e richiamavano la motivazione adottata nel giudizio di riesame, nella quale, in relazione al pericolo di dispersione, erano stati evidenziati l’incapienza del patrimonio della e l’intervenuto fallimento della società che aveva gestito il primo stoccaggio dei rifiuti.
A tale proposito, nel motivo di ricorso è stato considerato che il ritenuto pericolo di dispersione fosse frutto di una formula stereotipata e non adeguatamente riferibile alla posizione specifica della ricorrente; ciò in quanto la motivazione della precedente ordinanza del Tribunale del riesame, richiamata per relationem nell’ordinanza impugnata,era specificamente collegata al pericolo di recidiva ravvisato nei confronti di alcuni degli indagati, ovvero quelli sottoposti a misura cautelare personale, tra i quali non rientrava l’odierna ricorrente.
Deve, peraltro, ritenersi che la motivazione non possa considerarsi apparente, proprio alla luce delle concrete modalità mediante le quali il profitto diretto è giunto nella disponibilità della ricorrente; ovvero, come sopra evidenziato, mediante una fittizia operazione di schermatura e quindi tale – sulla base di un percorso argomentativo da ritenersi implicito ma adeguatamente desumibile dal complesso della motivazione – da evidenziare un reale concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
5. Con il quarto motivo, la difesa della ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione apparente in ordine al presupposto del fumus commissi delicti. Il motivo è inammissibile sulla base di considerazioni coincidenti con quelle esposte a proposito del terzo motivo.
Vanno ulteriormente richiamate le suddette considerazioni in punto di limite alla deduzione di vizi motivazionali in sede di ricorso per cassazione attinente a misure cautelari reali.
A tale proposito, difatti, va evidenziato che – come sottolineato dal Tribunale del riesame mediante il riferimento alla relativa motivazione – il giudice della cautela aveva ampiamente motivato in ordine al ruolo tenuto dall’indagata nella partecipazione al traffico illecito dei rifiuti, nella sua veste di soggetto di collegamento tra il marito e i coindagati descrivendo, altresì, le condotte concretamente tenute dall’odierna ricorrente, ritenendo che sussistesse un idoneo compendio indiziario in ordine alla partecipazione della nel reato ascritto.
Va pertanto escluso che ricorra una fattispecie di motivazione apparente; risulta, dunque, manifestamente infondata la deduzione difensiva circa la configurabilità di una violazione di legge.
6. Con il quinto motivo, la difesa ha riproposto la censura – ritenuta assorbita nella sentenza rescindente – relativa alla legittimità dell’estensione del sequestro nei confronti dell’indagata, ritenendo che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l’effettiva possibilità di procedere al sequestro del profitto (diretto) del reato anche nei confronti delle altre società beneficiate, ovvero la s.r.l., la s.r.l. e il Il motivo è inammissibile, in quanto – di fatto – caratterizzato da aspecificità estrinseca in riferimento alle motivazioni dell’ordinanza impugnata.
Sul relativo profilo di diritto, la ricorrente ha – difatti – richiamato i principi espressi da questa Corte in ordine ai limiti di esperibilità rispetto al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il quale può essere disposto in assenza di reperimento di beni costituenti il profitto del reato ai fini del sequestro finalizzato alla confisca diretta e anche quando questa sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell’adozione della misura (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648 – 01; conf. Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238 – Si tratta, peraltro, di un principio non conferente rispetto alla fattispecie in esame, nella quale il sequestro è stato disposto in funzione della confisca diretta e in relazione al profitto ritenuto percepito dall’indagata, non già, come sostenuto nell’esposizione del motivo, in funzione della confisca per equivalente.
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente – e una volta specificamente individuato in modo analitico il profitto diretto percepito dalle persone fisiche e dalle società e autorizzato il sequestro sino a tale somma – non sussisteva alcun onere, in capo al giudice del riesame, di esaminare l’eventuale capienza in eccedenza del patrimonio delle società raggiunte dalla misura ablativa.
In ogni caso, avuto riguardo ai vizi deducibili dinanzi al giudice del riesame, non possono essere valutate nel merito le censure relative all’effettiva capienza del patrimonio delle società, ritenuto insufficiente sulla base della relazione redatta dall’amministratore giudiziario; va, difatti, richiamato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è legittimo il provvedimento cautelare che incida contemporaneamente, in via diretta, sui beni della società avvantaggiata dal reato e, per equivalente, sui beni della persona fisica che lo abbia commesso, qualora il reperimento dei beni dell’ente non sia possibile al momento della richiesta e dell’adozione della misura (Sez. 2, n. 42411 del 17/06/2021, Sguazzini, Rv. 282132 – 01; Sez. 2, n. 45520 del 27/10/2015, Terlizzi, Rv.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/10/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 127 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio
- Art. 161 c.p.p. – Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 321 c.p.p. – Oggetto del sequestro preventivo
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso