Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.: no al travisamento (Cass. pen. Sez. I n. 33189 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., l’errore di fatto è un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio. Esso deve avere influito sul processo formativo della volontà, sì da condurre a una decisione diversa. Se invece la causa dell’errore additato non è riconducibile a una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ha contenuto valutativo, si configura al più un errore di giudizio, non deducibile con l’impugnazione straordinaria. Il rimedio non può essere adoperato per ottenere mere rivalutazioni di quanto deciso in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Benevento confermata dalla Corte di Appello di Napoli, per bancarotta fraudolenta patrimoniale. La Corte di cassazione, Sez. V, ha rigettato il ricorso proposto avverso tale pronuncia. Il condannato ha allora proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo due errori di fatto di tipo percettivo.
Con il primo motivo ha sostenuto che la Corte avrebbe travisato la finalità della perizia contabile richiesta e avrebbe affermato che una certa deduzione difensiva era stata formulata solo con il ricorso per cassazione, mentre era già negli atti di appello. Con il secondo motivo ha dedotto l’errore sulla provenienza della somma di euro 70.000 corrisposta al liquidatore, con conseguente esclusione della bancarotta riparata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore di fatto elaborata dalle Sezioni Unite n. 18651 del 26.03.2015 e dalla Sez. Un. n. 16103 del 27.03.2002, richiamate anche dalla Sez. I n. 23261 del 2025. L’errore rilevante è quello percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e deve avere influito in modo determinante sulla decisione.
Su questa base la Corte esamina il primo motivo e lo ritiene infondato. Dalla sentenza della Corte d’appello risulta che il giudice di merito aveva implicitamente rigettato la richiesta di perizia contabile. Rispetto a tale interpretazione non si configura alcun travisamento. Dalla lettura dell’atto di appello emerge poi che la richiesta di perizia, ai sensi dell’art. 508 cod. proc. pen., era diretta a ricostruire la movimentazione bancaria complessiva e non a verificare il versamento delle somme prelevate su altri conti. La doglianza specifica era stata quindi dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, coerentemente con quanto affermato nella sentenza impugnata.
La Corte richiama il principio della Sez. IV n. 1184 del 2019: il giudice d’appello ha l’obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo in caso di accoglimento, potendo motivarne implicitamente il rigetto. I giudici di appello avevano posto tale principio a fondamento del ragionamento secondo cui, se l’amministratore non fornisce la prova della destinazione del denaro prelevato alle esigenze sociali, se ne può trarre la prova della distrazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude anch’esso. La provenienza personale della somma di euro 70.000 non incide sull’esclusione della bancarotta riparata: quest’ultima presuppone l’intera restituzione delle somme sottratte, mentre la somma corrisposta era inferiore a quella distratta. Ne consegue l’irrilevanza dell’asserito errore sul destinatario dell’ulteriore somma. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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