Abuso d’ufficio: abolitio criminis e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 33190 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. a opera dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114, con effetto dal 25 agosto 2024, integra una ipotesi di abolitio criminis. Ne consegue che la sentenza di condanna pronunciata per il delitto di abuso d’ufficio deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La declaratoria opera anche in presenza di una pronuncia di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale relative alla medesima abrogazione, non essendo ricavabile dalla Convenzione di Merida né un obbligo di incriminazione né un divieto di abrogazione.

Il Fatto

Il ricorrente, responsabile del settore tecnico di un ente locale, era stato condannato in primo grado, con pena condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 323 cod. pen. in relazione a una vicenda edilizia risalente al 2013. La Corte di appello di Cagliari aveva confermato la decisione.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: l’uno relativo alla valutazione della prova e alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione dell’opera come pertinenza, l’altro concernente l’inosservanza dell’art. 323 cod. pen. sotto il profilo dell’elemento soggettivo e un asserito travisamento della prova.

La Motivazione della Corte

La Corte non si sofferma sui motivi di ricorso, perché la decisione è imposta da una sopravvenienza normativa che assorbe ogni altra questione. Il collegio prende atto che l’art. 323 cod. pen., cioè la norma incriminatrice in forza della quale l’imputato era stato ritenuto colpevole, è stato abrogato a decorrere dal 25 agosto 2024 dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 9 agosto 2024, n. 114.

L’abrogazione della fattispecie produce un effetto pienamente retroattivo, che travolge il giudicato non ancora definitivo e impedisce la prosecuzione del giudizio di legittimità nel merito dei motivi. La qualificazione giuridica del fatto è venuta meno: difetta ormai il presupposto stesso della responsabilità penale.

La Corte richiama la sentenza n. 95 del 7 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale sono state ritenute infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Il Giudice delle leggi ha osservato che dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, cosiddetta Convenzione di Merida, non è ricavabile né l’obbligo di prevedere il reato di abuso d’ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell’ordinamento nazionale.

Caduta ogni censura di illegittimità costituzionale, resta il dato dell’abolitio criminis: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. La formula assolutoria travolge la condanna e non consente alcuna reviviscenza della norma abrogata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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