Aggravante mafiosa e revoca d’ufficio della sospensione in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 33832 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso richiede che l’agevolazione della cosca costituisca l’obiettivo diretto della condotta, non rilevando i vantaggi meramente indiretti né il solo scopo di favorire un esponente di vertice, salvo che si accerti l’effettiva e immediata coincidenza dei suoi interessi con quelli dell’organizzazione. Tale finalità non deve essere esclusiva, potendo coesistere con scopi egoistici di vantaggio personale. Il giudice d’appello non può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena quando la causa ostativa fosse ignota al giudice di primo grado, pur avendo questi negli atti quanto necessario per pronunciarsi, ed egli non sia stato investito dell’impugnazione sul punto, in ossequio al principio devolutivo.

Il Fatto

Un maresciallo dei Carabinieri, comandante di una tenenza, è stato condannato in primo e secondo grado per rivelazione di segreti d’ufficio e favoreggiamento personale, aggravati dalla finalità di agevolare clan camorristici. La coimputata è stata condannata per compravendita di voti nelle consultazioni elettorali, con la medesima aggravante.

Entrambi ricorrono per cassazione. Il primo contesta la sussistenza dell’aggravante mafiosa e il diniego delle attenuanti generiche; la seconda censura l’aggravante, la revoca della sospensione condizionale della pena e la commisurazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso del primo imputato è respinto. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 416-bis.1 cod. pen. rifacendosi a Sez. U n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini: l’obiettivo diretto della condotta deve essere l’agevolazione della cosca, ma la finalità non deve essere esclusiva. La motivazione della sentenza d’appello, pur sintetica, si integra con quella di primo grado e risulta logicamente lineare, poiché nessuna delle notizie rivelate interessava direttamente i destinatari, mentre i loro ruoli e la loro compromissione con i clan erano acquisiti.

Le censure difensive non attingono la coerenza interna del ragionamento, ma offrono una diversa lettura delle prove, chiedendo alla Corte un giudizio di merito non consentito. Anche il diniego delle attenuanti generiche è confermato, non essendovi contraddittorietà tra la valorizzazione della condotta collaborativa ai fini della recidiva e il diniego dei benefici.

Il ricorso della seconda imputata è invece parzialmente accolto. La sentenza d’appello motiva in modo particolarmente sintetico sull’aggravante, senza chiarire se ella avesse un interesse specifico all’influenza del clan sugli appalti, né se gli incontri presso il mobilificio indicassero un suo inserimento nei contesti mafiosi. I timori del compagno, poi, non dimostrano univocamente la consapevolezza della compromissione mafiosa. Si rende quindi necessaria una motivazione supplementare.

Quanto alla revoca della sospensione condizionale, la Corte applica il principio di Sez. U n. 36460 del 30/05/2024, Zangari: se la causa ostativa era ignota al giudice di primo grado, che aveva omesso di pronunciarsi pur avendo gli atti necessari, ed è nota a quello d’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, a quest’ultimo è precluso il potere di revoca d’ufficio, potendo provvedervi il giudice dell’esecuzione.

Inammissibile è invece il motivo sulle attenuanti generiche, assertivo e aspecifico. La commisurazione della pena, infine, può risentire del riconoscimento dell’aggravante, sicché si annulla con rinvio anche su tale profilo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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