Doppia conforme e inammissibilità dei ricorsi sul narcotraffico (Cass. pen. Sez. III n. 26083 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, il controllo di legittimità sulla motivazione, quando ricorre la doppia conforme, si esercita congiuntamente sulle sentenze di primo e di secondo grado, che costituiscono un unico corpo decisionale, sempre che la sentenza di appello si saldi a quella di primo grado mediante richiami e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove. L’apprezzamento delle risultanze istruttorie e la scelta di non concedere le attenuanti generiche sono censurabili in cassazione solo se sostenuti da motivazione illogica o contraddittoria. Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., il solo stato di incensuratezza dell’imputato.

Il Fatto

Quattro imputati sono stati condannati, in primo e in secondo grado, per concorso in episodi di narcotraffico contestati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione a distinte imputazioni. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 26.02.2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale, mitigando la pena per due ricorrenti e confermando nel resto.

Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, dolendosi della mancata applicazione dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73, della conferma dell’affermazione di responsabilità e del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente che riveste la posizione del fornitore è risultato estraneo al giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che il giudice di appello ha espressamente condiviso il percorso argomentativo del primo giudice. Richiamando il consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 2, n. 37295 del 12.06.2019), afferma che le due sentenze vanno lette congiuntamente, formando un unico corpo decisionale, con la conseguenza che le censure sul vizio di motivazione vanno valutate su tale complesso.

Quanto alla posizione del primo ricorrente, l’esclusione dell’ipotesi lieve è motivata in termini incensurabili: da un lato il riferimento al prezzo di vendita è incompatibile con il comma 5, dall’altro l’imputato ha strumentalizzato la presenza turistica nella zona intensificando lo spaccio. La distinzione rispetto all’episodio per cui l’ipotesi lieve è stata riconosciuta riposa su un diverso compendio probatorio, non su contraddizione. La censura sulle attenuanti generiche è, invece, frutto di un equivoco, avendo il ricorrente già beneficiato della massima estensione.

Anche il ricorso del secondo imputato è inammissibile: le doglianze reiterano rilievi di merito e non si confrontano con la conversazione valorizzata dai giudici, del tutto esplicativa dell’attività di spaccio svolta. Parimenti generici sono i motivi sul comma 5 e sul diniego delle attenuanti generiche, quest’ultimo accompagnato dalla conferma della recidiva qualificata.

Il ricorso dell’imputata è infondato. La sua linea difensiva non tiene conto delle conversazioni intercettate, che la collocano nel narcotraffico con piena consapevolezza e con un ruolo di intermediazione tra il fornitore e i referenti del territorio eoliano, attività riconducibile all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Infine, il ricorso del quarto imputato è inammissibile: l’esclusione dell’ipotesi lieve è sorretta dall’entità del debito accumulato e dalla pervicacia dimostrata; il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato alla luce dell’indirizzo (Sez. 4, n. 32872 del 08.06.2022; Sez. 1, n. 39566 del 16.02.2017).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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