Revoca anticipata della sospensione condizionale solo per omesso avvio del percorso (Cass. pen. Sez. I n. 34280 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca anticipata del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all’osservanza di obblighi ex art. 165, comma quinto, cod. pen., può essere esercitato solo nel caso di omesso avvio del percorso di recupero o nel caso di contestuale applicazione di misura di prevenzione personale con violazione delle relative prescrizioni. Avviato il percorso, la legge non prevede verifiche intermedie, ma solo una verifica finale all’esito del termine fissato per l’adempimento. Il termine, elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione anche d’ufficio, o dal giudice dell’esecuzione; se non fissato, coincide con la scadenza del termine di cinque anni ex art. 163 cod. pen. dal passaggio in giudicato.

Il Fatto

Con sentenza di patteggiamento, la Corte di appello riconosce al condannato, per il delitto di maltrattamenti in danno della moglie convivente, il beneficio della sospensione condizionale, subordinandolo alla positiva partecipazione a uno specifico percorso di recupero presso un consultorio. La sentenza diviene definitiva.

Con successiva ordinanza, il giudice dell’esecuzione revoca il beneficio rilevando che l’UEPE non aveva ricevuto la relazione sull’andamento del percorso, che il condannato non si era presentato al colloquio fissato e che la documentazione difensiva era irrilevante perché anteriore. Il difensore ricorre per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: il beneficio era stato ancorato a un percorso già in atto e positivamente concluso, senza prova della convocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso muovendo dalla ricostruzione del potere di revoca. Richiamando Sez. I n. 28293 del 29.05.2025, osserva che la revoca testualmente prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. presuppone un vero inadempimento, da valutare tenendo conto del termine di legge, della tipologia e della consistenza dell’obbligazione. Nei percorsi di recupero la legge fissa un termine e una prestazione, ma non prevede verifiche intermedie: solo all’esito si potrà dire se vi è stata adesione effettiva o solo apparente.

Il Collegio conforta tale lettura con due argomenti sistematici. Il primo muove dall’art. 165, comma quinto, cod. pen., che prevede la revoca in caso di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione personale eventualmente applicata. Il secondo guarda alle misure alternative, disciplinate dall’art. 47, comma 11, legge n. 354 del 1975, che tipizza specifiche ipotesi di revoca. Ne deriva che la revoca anticipata è ammessa solo per l’omesso avvio del percorso o nel caso della misura di prevenzione, non quando il percorso sia già stato iniziato.

Nel caso di specie il condannato aveva avviato lo specifico percorso prima del passaggio in giudicato della sentenza, sicché il beneficio non poteva essergli revocato prima della scadenza del termine. Poiché il giudice della cognizione non aveva fissato alcun termine, la Corte richiama Sez. VI n. 6842 del 22.01.2025: il termine, elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice di sentenza o, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione; se non fissato, coincide con la scadenza dei cinque anni ex art. 163 cod. pen. dal giudicato.

L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale, perché provveda a nuovo giudizio emendando il vizio, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito. La Corte dispone infine l’annotazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003, con obbligo di obliterare i dati identificativi in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *