Riesame cautelare, l’inammissibilità del ricorso per rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 34787 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il giudice di legittimità non valuta il portato in punto di fatto delle emergenze processuali, ma la struttura dell’argomentazione, per accertare se la complessiva ricostruzione risponda a criteri di diritto e di logica e risulti congrua rispetto agli elementi acquisiti. Il ricorso che, pur deducendo formalmente violazione di legge e vizi della motivazione, invochi una ricostruzione alternativa del compendio indiziario, del significato dei documenti e delle intercettazioni, chiede una rivalutazione in punto di fatto non consentita in sede di legittimità e va dichiarato inammissibile. In assenza di evidenti travisamenti della prova, le censure meramente reiterative e non confrontate con l’articolata motivazione del provvedimento impugnato sono generiche. La concessione di una misura alternativa, anteriore alle condotte oggetto della cautela, non è idonea, di per sé, a inficiare il giudizio di attualità della pericolosità sociale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame respinge la richiesta proposta nell’interesse di un indagato e conferma il giudizio di gravità indiziaria e la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione ai reati di usura aggravata dallo stato di bisogno e di estorsione aggravata dal metodo mafioso, mantenendo la custodia in carcere già applicata dal giudice per le indagini preliminari.
Avverso tale pronuncia l’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sull’aggravante contestata e sulle esigenze cautelari. Il ricorrente sostiene la natura non usuraria del prestito, l’erronea interpretazione delle intercettazioni e dei documenti acquisiti, l’inattendibilità della persona offesa e la genericità del riferimento evocativo della criminalità organizzata; contesta inoltre la valutazione della propria pericolosità, richiamando la misura alternativa in corso di esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che i motivi propongono censure perlopiù generiche e reiterative, che non si confrontano con l’articolata motivazione resa dal Tribunale.
Il passaggio centrale riguarda i limiti del sindacato di legittimità. Pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, il ricorrente invoca una ricostruzione alternativa del compendio probatorio e, in particolare, del significato del prospetto contabile acquisito, dell’interpretazione dei messaggi registrati e delle intercettazioni. Si tratta di una rivalutazione in punto di fatto che non è consentita in questa sede. In assenza di evidenti travisamenti della prova, il compito del giudice di legittimità non è valutare il portato fattuale delle diverse emergenze processuali, ma la struttura dell’argomentazione, al fine di verificare se la complessiva ricostruzione risponda a criteri di diritto e di logica e risulti congrua rispetto agli elementi acquisiti.
Applicando tale griglia, la Corte rileva che il provvedimento impugnato espone ed esamina in modo scrupoloso e dettagliato il ricco compendio probatorio, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle conversazioni registrate, dai numerosi messaggi telefonici e dall’esito delle perquisizioni. Il Tribunale ha motivatamente respinto le censure sull’attendibilità della persona offesa e ha sottolineato l’inverosimiglianza dell’assunto difensivo, secondo cui i finanziamenti sarebbero stati concessi a titolo gratuito e un secondo prestito sarebbe stato elargito pur in presenza di un primo non adempiuto.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, le censure sono dichiarate manifestamente infondate: il Tribunale ha spiegato che l’espressione utilizzata dall’indagato e i riferimenti al genero detenuto sono evocativi del potere di intimidazione della criminalità organizzata operante in quella zona.
Anche in tema di esigenze cautelari le censure sono manifestamente infondate. Il Tribunale ha evidenziato che dalla perquisizione domiciliare sono stati acquisiti atti di pignoramento nei confronti di un altro imprenditore che risulterebbe vittima di usura e che l’imputato ha manifestato un profilo di elevata spregiudicatezza. La misura alternativa concessa in epoca anteriore rispetto a molte delle condotte oggetto della cautela è stata ritenuta inidonea a inficiare il giudizio sulla attualità della pericolosità sociale, per la quale vige la presunzione di adeguatezza della misura custodiale.
All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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