Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione del fatto (Cass. pen. Sez. VII n. 34858 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazione di legge, proponga in realtà doglianze di fatto già esaminate e respinte dai giudici di merito, finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale: simili censure sono estranee al sindacato di legittimità. È del pari manifestamente infondato il motivo che contesti il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando i giudici di appello lo abbiano ancorato all’assenza di elementi di segno positivo, con motivazione conforme alla giurisprudenza di legittimità. L’argomentazione sulla scarsa diligenza della persona offesa non incide sull’affermazione di responsabilità, risultando contraria agli orientamenti consolidati in materia di art. 640 cod. pen.

Il Fatto

Un imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Roma, in data 20 novembre 2024, aveva confermato la sua responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità, contestando in particolare il comportamento tenuto dalla persona offesa; con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese il 26 giugno 2025, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII rileva che il primo motivo, pur formalmente intestato a violazione di legge, è in realtà diretto a ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale. Si tratta di doglianze già proposte in appello e già motivatamente esaminate e respinte dai giudici di merito: censure che, per loro natura, sfuggono al sindacato di legittimità.

La Corte aggiunge che la medesima doglianza, nella parte relativa alla pretesa mancata diligenza della persona offesa, è anche manifestamente infondata, perché contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata (tra le altre, Sez. II n. 51538 del 20/11/2019 e Sez. II n. 42941 del 25/09/2014). Sul punto il Collegio non si limita a un richiamo formale: la condotta della vittima non è idonea a scalfire l’accertamento della responsabilità per il reato di truffa.

Anche il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. I giudici d’appello avevano fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sull’assenza di elementi di segno positivo, con motivazione conforme agli orientamenti di questa Corte, espressamente citati (Sez. III n. 24128 del 18/03/2021, Sez. I n. 39566 del 16/02/2017, Sez. III n. 44071 del 25/09/2014). Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

Ne derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *