Ricorso fondato su diversa lettura delle prove è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 34856 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando vizi della motivazione, si confronti in via diretta con il materiale probatorio, proponendone una diversa lettura e un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ovvero sollecitando una diversa ricostruzione storica dei fatti. La censura deve incentrarsi sulla effettiva denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), restando estranea al perimetro cognitivo della Corte la valutazione delle risultanze processuali, riservata al giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in esito al giudizio di appello definito dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 18/11/2024, per il reato di rapina, con riconoscimento del proprio contributo concorsuale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del contributo concorsuale. Ha poi depositato motivi aggiunti, con i quali ha ribadito le argomentazioni del ricorso e ha lamentato, per la prima volta, la mancata concessione della circostanza attenuante del contributo di minima entità di cui all’art. 114 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione tra controllo di legittimità e valutazione di merito. Il sindacato della Cassazione concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione. Ne deriva che il ricorso per vizio di motivazione, per essere ammissibile, deve rivolgersi contro la motivazione posta a fondamento della decisione, non contro la valutazione delle risultanze processuali sottesa.

Nel caso esaminato il ricorrente, con doglianze già motivate e disattese dalla Corte territoriale, ha solo formalmente denunciato vizi della motivazione. In realtà ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle emergenze probatorie, prospettando censure avulse al sindacato di legittimità.

Il ricorso, si legge, si fonda su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, proponendone una diversa lettura con criteri differenti da quelli utilizzati dai giudici di merito, e sollecitando una diversa ricostruzione storica dei fatti. Manca così la denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e). La Corte richiama, sul punto, la propria giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003).

Quanto ai motivi aggiunti, la doglianza relativa alla mancata concessione dell’art. 114 cod. pen. è dedotta per la prima volta in questa sede, risultando del tutto autonoma rispetto a quelle del ricorso, e va pertanto dichiarata inammissibile.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *