Tenuità del fatto e precedenti penali: giudizi autonomi e motivazione distinta (Cass. pen. Sez. I n. 35160 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di un precedente penale gravante sull’imputato, neppure quando su quel precedente si sia fondata la negazione della sospensione condizionale della pena. I due giudizi vanno tenuti distinti, anche sul piano motivazionale: la valutazione di meritevolezza richiesta per la sospensione non si sovrappone a quella di particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. È quindi viziata la motivazione che neghi il beneficio sulla sola base della insussistenza dei presupposti per la sospensione, con generico riferimento a precedenti e senza indicare quello ritenuto specifico.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ha ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge n. 11/1975, per avere portato fuori dell’abitazione, senza giustificato motivo, un coltello, due cacciavite, un tubo in metallo, una tenaglia e una prolunga per chiavi da meccanico. Gli oggetti erano stati trovati nell’autovettura del ricorrente, controllato nella notte del 02/03/2021, durante il periodo di restrizioni da emergenza epidemiologica. La pena irrogata è stata la sola ammenda di euro duemila.
La difesa ha proposto appello. La Corte di appello di Reggio Calabria ha trasmesso l’impugnazione a questa Corte in forza dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., che sancisce l’inappellabilità delle sentenze con le quali si applica la sola pena dell’ammenda, e dell’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., ritenendo convertibile il mezzo in ricorso per cassazione. Il ricorso si articola in più motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le doglianze sulla ricostruzione del fatto. La difesa prospetta una lettura alternativa degli elementi, sostenendo che gli oggetti sequestrati costituissero il corredo tecnico dell’attività di meccanico svolta dal ricorrente. Il motivo non si confronta con la motivazione impugnata, che esclude qualsiasi rapporto di causalità tra il porto degli strumenti e l’attività lavorativa, richiamando sul punto i precedenti Sez. I n. 3114 del 2011 e Sez. I n. 6965 del 1993.
Le circostanze di tempo e di luogo della condotta dimostrano, secondo la Corte, la radicale insussistenza di ogni giustificato motivo: gli oggetti atti ad offendere erano portati con sé mentre si violavano i divieti di circolazione da emergenza epidemiologica, a notte fonda, con lo stereo ad alto volume, facendo stridere le gomme sull’asfalto in una zona ad alta densità criminale. Quanto all’elemento soggettivo, il preteso intento doloso è irrilevante nelle contravvenzioni.
È invece fondata la censura relativa alla motivazione con cui è stata negata la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La motivazione è contraddittoria e comunque insufficiente, poiché si basa solo sulla insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, in ragione di un generico riferimento ai precedenti e in particolare a un precedente specifico che non viene indicato.
La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui il riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è precluso dall’esistenza di un precedente penale, pur quando su di esso si sia negata la sospensione condizionale, dovendosi tenere distinti, anche sul piano motivazionale, i rispettivi giudizi (Sez. IV n. 7905 del 2016; Sez. III n. 35757 del 2017; sull’autonomia in diversa prospettiva Sez. II n. 31861 del 2020).
Il vizio motivazionale impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorso è rigettato nel resto; restano assorbiti ma non preclusi i motivi sulle attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale.
Nota della Redazione
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