Affidamento in prova: i procedimenti pendenti rilevano anche se estranei all’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 36587 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento in prova, la valutazione del pericolo di recidiva richiesta dall’art. 47 ord. pen. non è circoscritta ai comportamenti connessi con i reati in espiazione, ma può estendersi a condotte e a procedimenti penali pendenti, ancorché estranei alla condanna in esecuzione. Il riferimento alla lontananza del fine pena risponde al criterio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari e non è manifestamente illogico. La volontà del condannato di intraprendere un percorso terapeutico costituisce uno solo dei presupposti dell’affidamento speciale ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e non esime il Tribunale dal vagliare gli ulteriori presupposti di legge, tra cui la prevenzione del pericolo di ulteriori reati.
Il Fatto
Il condannato presentava istanza di affidamento in prova ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309/1990 al Tribunale di sorveglianza di Messina. L’istanza veniva respinta.
Il giudice di sorveglianza riteneva non ancora formulabile una prognosi favorevole di reinserimento sociale, valorizzando la recente commissione del reato in espiazione, la pendenza di ulteriori procedimenti penali, la lontananza del fine pena e la necessità di consolidare la revisione critica del condannato. Avverso tale provvedimento il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erroneità della valutazione del rischio di recidiva e l’omessa considerazione della propria volontà di intraprendere un percorso terapeutico e delle condizioni di salute.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, dichiarandolo infondato. Il primo motivo è disatteso perché censura una parte della motivazione dell’ordinanza contenuta nella descrizione degli esiti istruttori e non ripresa nella successiva valutazione complessiva. Il rigetto, in realtà, si fonda su parametri diversi: la recente commissione dei reati in espiazione, l’esistenza di procedimenti pendenti e la lontananza del fine pena.
Tali parametri superano lo scrutinio di legittimità. Il riferimento ai procedimenti pendenti non è manifestamente illogico, come confermato da Sez. I n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia. Quanto alla lontananza del fine pena, la Corte richiama il principio della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, che risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative, con richiamo a Sez. I n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Sez. I n. 27264 del 14/01/2015, Sicari e Sez. I n. 15064 del 06/03/2003, Chiara.
La Corte affronta poi il profilo della connessione tra procedimenti pendenti e condanna in esecuzione. L’argomento del ricorrente è infondato, perché non conferente con l’oggetto della valutazione demandata al Tribunale. Ai sensi dell’art. 47 ord. pen., il giudice deve accertare che non esista un pericolo di recidiva e che l’affidamento sia utile al reinserimento sociale. Tale vaglio può investire anche comportamenti non connessi con quelli in espiazione.
Quanto alla volontà di intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo, la Corte osserva che essa è soltanto uno dei presupposti dell’affidamento speciale e non esclude la necessità di considerare gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge, tra cui il pericolo di recidiva su cui il provvedimento impugnato ha motivato il rigetto.
Manifestamente infondato è infine il motivo sull’omessa valutazione delle condizioni di salute e sulla mancata perizia: si tratta di censura non conferente, poiché al Tribunale era stata avanzata un’istanza di misure alternative e non di differimento della pena. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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