Istanza di continuazione in executivis meramente reiterativa e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 28838 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione, è inammissibile l’istanza con cui il condannato riproponga al giudice dell’esecuzione una richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato identica, nei presupposti fattuali e nelle tematiche giuridiche, a quella già respinta con provvedimento non impugnato ovvero già vagliato in sede di legittimità. La preclusione processuale che ne deriva è rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione. Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto avverso la decisione esecutiva che, omettendo di dichiarare l’inammissibilità, abbia rigettato la richiesta nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione in relazione a più condanne, tra cui un tentato omicidio aggravato, due reati associativi di cui all’art. 416-bis cod. pen. e un delitto di usura. A sostegno dell’istanza deduceva l’unitarietà del sodalizio criminale di riferimento, la continuità temporale delle condotte e il legame tra l’attività usuraria e il programma associativo, con l’aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1991.
La Corte di appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza con ordinanza del 22 ottobre 2025. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle disposizioni sulla continuazione in executivis e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che con una precedente ordinanza, la n. 5408 del 2024, era già stato vagliato il ricorso avverso il provvedimento con cui il medesimo giudice dell’esecuzione aveva negato la continuazione tra gli stessi reati oggetto dell’odierna istanza. Il ricorrente aveva dunque reinvestito il giudice con una richiesta identica, fondata sui medesimi presupposti fattuali e sulle stesse questioni giuridiche.
Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto dichiarare tale istanza inammissibile ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., invece di respingerla nel merito. Poiché il ricorrente non si è confrontato con il provvedimento anteriore, la nuova istanza è meramente reiterativa di quella già valutata.
La Corte afferma che la preclusione processuale derivante dalla reiterazione è rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità. Richiama il principio delle Sezioni Unite n. 40151 del 19/04/2018, secondo cui l’inammissibilità dell’istanza ripetitiva priva di nuovi elementi travolge anche il ricorso per cassazione proposto avverso la decisione esecutiva che l’abbia rigettata nel merito.
Non incide su tale conclusione la dedotta condizione di tossicodipendenza del ricorrente, menzionata nel provvedimento impugnato ma mai allegata con l’istanza difensiva. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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