Inammissibili i ricorsi nel processo per traffico internazionale di stupefacenti via aereo (Cass. pen. Sez. IV n. 36954 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di doppia sentenza conforme nel merito, il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può tradursi nella mera reiterazione della tesi difensiva già esaminata e disattesa dai giudici di appello. Il sindacato di legittimità resta estraneo alla valutazione e all’apprezzamento del significato degli elementi probatori, che attengono interamente al merito. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche se criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, se logicamente motivata. La competenza territoriale per i reati in materia di stupefacenti appartiene al giudice del luogo in cui si perfeziona l’accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria la materiale consegna della sostanza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due imputati, rispettivamente a cinque e a quattro anni di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. La vicenda riguarda il trasporto via aereo di un ingente quantitativo di marijuana, oggetto di sequestro dopo il trasbordo su un furgone.

Le difese hanno proposto ricorso per cassazione articolando numerosi motivi, di natura processuale e sostanziale, e il Procuratore generale ne ha chiesto il rigetto. La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione probatoria e alla tenuta della motivazione delle due conformi sentenze di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i motivi processuali. Quanto all’incompetenza territoriale, ribadisce che per i reati di acquisto di stupefacenti la competenza spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato l’accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria la materiale consegna della sostanza (Sez. IV n. 45884 del 2017; Sez. III n. 14233 del 2020). Nella specie l’accordo era stato raggiunto nel luogo ove si trovava anche il centro d’interessi del gruppo acquirente, sì che i meccanismi suppletivi dell’art. 9 cod. proc. pen. non potevano operare.

La Corte precisa, inoltre, che l’eccezione di incompetenza, ritualmente prospettata nel termine dell’art. 491 cod. proc. pen. e respinta, può essere riproposta con i motivi di impugnazione, ma senza introdurre argomentazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originarie; gli aspetti non tempestivamente sottoposti restano insindacabili in sede di legittimità.

Sul diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello, la Corte richiama il principio per cui la censura è ammissibile solo se si dimostrano lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento, concernenti punti di decisiva rilevanza. I giudici territoriali avevano spiegato le ragioni dell’inutilità dell’escussione del teste indicato dalla difesa.

Quanto all’utilizzabilità della relazione tossicologica, la Corte conferma che essa è stata acquisita con il consenso delle parti all’udienza del 04.11.2019 davanti al giudice monocratico, senza che la difesa abbia formulato eccezioni o richieste di espunzione. Il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 525 cod. proc. pen. non è violato, perché i provvedimenti sull’ammissione della prova conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati (Sezioni Unite n. 41736 del 2019). La trasmissione “orizzontale” degli atti al tribunale collegiale ai sensi dell’art. 33-septies cod. proc. pen. non integra, per il giudice monocratico che vi abbia fatto parte, alcuna causa di incompatibilità (Sez. II n. 28569 del 2019).

Nel merito, la Corte ricorda che il vizio motivazionale, in caso di doppia conforme, non può risolversi nella riproposizione della tesi difensiva già esaminata, essendo estranea al giudizio di legittimità la rivalutazione degli elementi probatori (Sez. III n. 13926 del 2011; Sez. VI n. 5465 del 2020). L’interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito (Sezioni Unite n. 22471 del 2015). Infine, i motivi sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle generiche sono manifestamente infondati e, quanto a un profilo, non deducibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto del gravame. I ricorsi sono dichiarati inammissibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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