Pena illegale per errore nel calcolo concordato della sanzione (Cass. pen. Sez. 2 n. 12677 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È pena illegale solo quella che, per genere, specie o valore minimo o massimo, eccede le cornici edittali previste dal legislatore per il tipo astratto di reato, mentre ogni altra violazione delle regole di commisurazione integra una pena illegittima. Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma sul risultato finale della pena e non sulle singole operazioni di calcolo, sicché gli errori nei passaggi interni di determinazione sono irrilevanti se la pena conclusiva rientra nei limiti edittali.
Il Fatto
Il G.u.p. presso il Tribunale di Brescia applicava, su concorde richiesta delle parti, la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa per il reato di estorsione tentata, subordinando il beneficio della sospensione condizionale. Il calcolo era stato operato partendo da una pena base di anni cinque di reclusione ed euro 1500,00 di multa, ridotta per il tentativo ad anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 1200,00 di multa, quindi per l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. ad anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 900,00 di multa e, infine, per il rito, a mesi dieci di reclusione ed euro 700,00 di multa.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo la violazione di legge per l’applicazione di una pena illegale, in quanto la riduzione per il rito risultava applicata in misura superiore al massimo consentito, con un risultato finale inferiore al minimo di mesi undici e giorni dieci di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 47182 del 31/03/2022, Savini, che hanno ricapitolato e confermato gli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di illegalità e illegittimità della pena, anche alla luce delle riflessioni in chiave costituzionale e convenzionale già sviluppate dalle Sezioni Unite n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace.
La Corte ha chiarito che la pena è illegale solo quando la risultante finale sia per genere, specie o valore minimo o massimo diversa da quella prevista dal legislatore per il tipo astratto di reato, mentre ogni altra violazione delle regole di commisurazione integra una mera illegittimità della pena, come ribadito da Sez. 3, n. 47024 del 19/11/2024 e, in diversa fattispecie, dalle Sezioni Unite n. 27059 del 27/02/2025, Elian.
Quanto al caso di specie, la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado era partito dal minimo edittale per il tentativo di estorsione e aveva applicato la riduzione per l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. in misura inferiore al massimo consentito, sicché la pena finale di mesi dieci di reclusione rientrava comunque, per specie e quantità, in quella astrattamente prevista per la fattispecie, non configurando un’ipotesi di pena illegale.
La Suprema Corte ha altresì precisato che, nel procedimento ex art. 444 cod. proc. pen., l’accordo si forma sul risultato finale della pena e non sulle operazioni con le quali essa viene determinata, sicché devono ritenersi irrilevanti gli errori relativi ai passaggi interni del calcolo, purché la pena conclusiva sia compresa nei limiti edittali, in conformità con i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, da Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018 e da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, nonché, quanto al concordato in appello, da Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi.
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Nota della Redazione
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