Prescrizione ricettazione e incertezza sulla data di acquisizione dei beni (Cass. pen. Sez. VII n. 37136 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricettazione, quando manchi la prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell’imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto. Il principio opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione o sull’inizio del termine di prescrizione, non quando tale incertezza possa essere eliminata attraverso deduzioni logiche. Il ricorrente che per la prima volta in cassazione invochi la prescrizione, assumendo che la data di consumazione sia antecedente a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le proprie affermazioni con elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermarle e insuscettibili di smentita da altri elementi di prova acquisiti al processo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città del 19 dicembre 2023, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione continuata di beni di provenienza delittuosa, consumato in data anteriore e prossima al 15 agosto 2014.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la configurabilità del reato presupposto in presenza di un falso grossolano; l’esclusione del dolo in relazione alla prova documentale delle annotazioni delle transazioni; la decorrenza del termine di prescrizione con riguardo al tempus commissi delicti; il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione decisiva attiene al terzo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il terzo motivo, rilevando che la giurisprudenza in materia è controversa. Da un lato si è affermato che il principio del favor rei opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato, non quando l’incertezza sia eliminabile con deduzioni logiche. In senso conforme si è precisato che, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo va individuato in prossimità della data del reato presupposto.
Dall’altro lato, la Corte richiama l’orientamento secondo cui il ricorrente che per la prima volta in cassazione invochi la prescrizione, assumendo una data di consumazione anteriore a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le proprie affermazioni con elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermarle e non smentibili da altri elementi di prova.
Nel caso concreto, dalla lettura delle sentenze di merito emerge un’incertezza in ordine alla data in cui furono ricettati i beni di cui all’imputazione. Il ricorso su tale punto non è manifestamente infondato e, di conseguenza, il rapporto processuale risulta regolarmente instaurato, non ricorrendo le condizioni per dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto anche delle sospensioni, il termine finale di prescrizione del reato è venuto a maturare il 27 marzo 2025. Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che impone l’immediata declaratoria di cause estintive solo quando il fatto non sussiste o non costituisce reato. Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. L’accoglimento su tale motivo rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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