Bancarotta: la perizia non è prova decisiva e il rigetto regge (Cass. pen. Sez. V n. 37137 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non integra il motivo di ricorso per cassazione della mancata assunzione di una prova decisiva di cui all’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., poiché la perizia non rientra nel concetto di prova decisiva, essendo un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. Il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. opera esclusivamente per le prove a discarico che presentino carattere di decisività. Sul piano del vizio di motivazione, è inammissibile per genericità la censura che non si confronti con la specifica argomentazione della sentenza impugnata e che non indichi in che termini l’accertamento invocato sarebbe stato idoneo a condurre a una pronuncia differente. Le oscillazioni del valore delle materie prime incidono sul risultato economico della gestione caratteristica, ma restano inconferenti rispetto a contestazioni di prelevamenti in contanti privi di giustificazione contabile.

Il Fatto

Due imputati erano tratti a giudizio per plurimi reati di bancarotta, contestati in relazione al fallimento di due società, delle quali erano stati amministratori nei rispettivi periodi di competenza. Le condotte contestate consistevano in prelevamenti di denaro contante dal conto corrente societario in assenza di giustificazione contabile, nella vendita di immobili a una società riconducibile agli stessi imputati a prezzo dilazionato e mai corrisposto, nella sistematica omissione di versamenti fiscali e contributivi, nonché nella sottrazione e nella tenuta irregolare delle scritture contabili.

La prospettazione accusatoria era confermata dal Tribunale, con la sola riduzione della somma contestata come distratta, e poi dalla Corte d’appello. Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva e il connesso vizio di motivazione, in ordine alla determinazione quantitativa della somma oggetto della distrazione.

La Motivazione della Corte

La difesa sosteneva che il valore del materiale prezioso non è costante, per cui il prezzo di acquisto potrebbe superare quello di rivendita, e che il contenuto della cassetta di sicurezza, ritenuto un attivo patrimoniale dell’impresa, sarebbe stato acquistato da privati con i contanti prelevati dal conto corrente, andando così a deconto della somma asseritamente distratta. Da qui la necessità di un accertamento peritale.

La Corte ha ritenuto infondati i ricorsi. La prima censura è indeducibile: le oscillazioni del valore del materiale prezioso rilevano per il risultato economico della gestione caratteristica del periodo, ma sono inconferenti rispetto all’imputazione, nella quale si contestano prelevamenti in contanti per oltre 700 mila euro, poi ridotti a circa 330 mila all’esito dell’istruttoria di primo grado. La seconda censura è formulata in termini generici, perché non si confronta con la specifica argomentazione della sentenza impugnata, che ha escluso di poter tenere conto dei preziosi trovati in una cassetta di sicurezza, in quanto di incerta provenienza, privi di documentazione attestante la data dell’acquisto, il relativo valore e l’identità dei venditori, e quindi non ricollegabili alle uscite in contanti oggetto di contestazione.

Sul piano processuale, la Corte ha escluso che l’omessa effettuazione di un accertamento peritale possa costituire motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La perizia è un mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre la norma richiama l’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e dunque solo le prove a discarico che abbiano carattere di decisività. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato in che termini l’invocato accertamento sarebbe stato idoneo a condurre a una pronuncia differente.

I ricorsi sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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