Inammissibile il ricorso sulla dichiarazione omessa che chiede rivalutazione della prova (Cass. pen. Sez. III n. 38527 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi finalizzata all’evasione, non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione che si sostanzi nella contestazione delle conclusioni del consulente del pubblico ministero o nella richiesta di una nuova valutazione dei documenti contabili. Il sindacato di legittimità resta circoscritto all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. e presuppone un vizio interno all’atto-sentenza, non la contrapposizione tra le dichiarazioni difensive e l’accertamento dei giudici di merito. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile, nell’omessa dichiarazione, solo quando l’imposta evasa sia vicinissima alla soglia di punibilità, già valutata dal legislatore nel fissarla.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’8 ottobre 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. All’imputato, titolare di una ditta individuale, si contestava di non avere presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2016, evadendo l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, i vizi della motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato, l’esclusione della particolare tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, relativo al rigetto della perizia, i giudici di legittimità richiamano il principio per cui, nel dibattimento di appello, la rinnovazione della perizia può essere disposta solo se il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la valutazione di superfluità, se logicamente motivata, è insindacabile in cassazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva spiegato che la documentazione era già stata esaminata dagli organi inquirenti e dal giudice di primo grado.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la difesa, pur denunciando formalmente vizi motivazionali, chiede in realtà una rivalutazione del merito probatorio. Ricorda le regole dell’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.: il vizio deve essere specifico, interno al provvedimento e munito del carattere della essenzialità. Il ricorrente non dimostra alcuna evidenza pretermessa di per sé idonea a disarticolare il costrutto argomentativo della decisione impugnata.

La Corte conferma poi la correttezza della motivazione di appello sulla soglia di punibilità. Le spese per i veicoli sono deducibili ai sensi dell’art. 164 del T.U.I.R. nella misura del 20% e non per l’intero, con conseguente indeducibilità della somma contestata. I trasferimenti di denaro, privi di giustificazione, sono stati qualificati come redditi sottratti al pagamento delle imposte. Gli asseriti accrediti per vincite da gioco e i regali ai familiari restano privi di riscontro documentale, con incongruenze tra date e importi.

Quanto al dolo di evasione, la Corte ritiene la censura manifestamente infondata: la tesi dell’attacco informatico, non ratificato, è meramente labiale e inverosimile, anche in ragione della qualità di commercialista dell’imputato. Sul terzo motivo, la Corte esclude l’operatività dell’art. 131-bis cod. pen., perché l’imposta evasa è significativamente distante dalla soglia. Sul trattamento sanzionatorio, la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse nella massima estensione. Segue la condanna alle spese e il versamento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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