Reati tributari, occultamento contabile e impossibilità di ricostruire il volume d’affari (Cass. pen. Sez. VII n. 38892 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari, elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non va intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando sia necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi. La previsione di dolo specifico richiesta per la sussistenza del medesimo delitto esige la prova della produzione di reddito e del volume di affari, desumibili secondo norme di comune esperienza dalla titolarità di un’attività commerciale e dall’inadempienza all’obbligo di esibire la documentazione contabile e fiscale.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2025, ha confermato la decisione resa il 27 aprile 2022 dal Tribunale di Frosinone, con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000. All’imputato, quale legale rappresentante di una società, si contestava di aver omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto per gli anni di imposta dal 2014 al 2018 e di aver occultato o distrutto la documentazione contabile obbligatoria, così impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di colpevolezza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il ricorso, riproducendo deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, non le sottopone a specifica critica e mira a una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità, senza individuare concreti travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali è emerso che il ricorrente, invitato a chiarire la propria posizione fiscale, non si è presentato e non ha consegnato agli accertatori la documentazione fiscale della società, occultando, per gli anni dal 2014 al 2018, una pluralità di fatture attive, così da ostacolare la ricostruzione del volume di affari. La Guardia di Finanza ha dovuto svolgere una complessa attività di accertamento presso terzi, resa possibile anche dalla collaborazione dei clienti della società, che hanno prodotto le copie delle fatture mancanti.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l’impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d’affari derivante dalla distruzione o dall’occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando occorre acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02.03.2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18.07.2012, Rv. 253365).
Quanto al dolo specifico, i giudici di merito hanno spiegato perché deve ritenersi sussistente, richiamando l’insegnamento di legittimità per cui la relativa previsione richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari, desumibili, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03.10.2018, Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18.04.2002, Rv. 221616), prova acquisita nel caso concreto e integrata dall’inadempienza all’obbligo di esibire la documentazione contabile e fiscale obbligatoria.
La motivazione è stata quindi giudicata sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, estranei al perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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