Sequestro di cellulari illegittimo senza criteri di selezione dei dati (Cass. pen. Sez. VI n. 28779 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, per consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura, sia nella fase genetica sia in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la giustificazione dell’eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata la selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. In difetto, il provvedimento ablativo è illegittimo, perché rimette a una verifica solo ex post la pertinenzialità dei dati e determina un accesso indiscriminato e massivo alle informazioni memorizzate. Lo stralcio del procedimento e la formazione di un autonomo fascicolo di indagine non hanno, di per sé, natura meramente esplorativa, ove l’attività del pubblico ministero sia doverosamente tesa a individuare i danti causa dei reati.
Il Fatto
Nel corso di un arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente, vengono sottoposti a sequestro probatorio anche i due telefoni cellulari dell’arrestato. Il pubblico ministero procedente, convalidato il sequestro, dispone lo stralcio e la formazione di un autonomo fascicolo di indagine, nel quale confluiscono gli atti relativi ai due smartphone, a loro volta convalidati in quel contesto.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale del riesame delle misure cautelari reali, rigetta l’istanza proposta avverso il decreto di sequestro. Il ricorrente impugna per cassazione, deducendo con un unico motivo l’abnormità della decisione, l’erronea applicazione della legge processuale, la violazione del canone di proporzionalità, la natura meramente esplorativa del provvedimento e vizi motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondata la censura sulla pretesa natura esplorativa dello stralcio e della nuova indagine. L’attività del pubblico ministero è doverosamente tesa a individuare le persone che hanno fornito all’indagato la droga e le armi, essendo i danti causa autori di reati perseguibili d’ufficio, con conseguente obbligo di indagine.
È invece fondato il motivo sulla violazione dei canoni di congruità e proporzione del sequestro. Il decreto di convalida si limitava a indicare la necessità degli accertamenti tecnici volti a ricostruire i circuiti di approvvigionamento, con ricerca tramite chat, immagini, video e altri file multimediali, entro un termine di tre mesi. L’ordinanza impugnata aveva valutato tale motivazione come compiuta, aderendo all’indirizzo non maggioritario che reputa non necessaria l’indicazione preventiva dei criteri di selezione dei dati né di parole chiave.
Il Collegio dà invece continuità all’orientamento secondo cui il decreto deve illustrare le ragioni del sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale archiviato, la perimetrazione temporale e i tempi della selezione, con restituzione della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6 n. 17677 del 29.01.2025). Il principio di proporzionalità attiene alla legittimità della misura reale già nella fase genetica (Sez. 6 n. 1286 del 20.11.2024; Sez. 6 n. 34265 del 22.09.2020).
Il tema, precisa la Corte, non è l’indicazione di parole chiave: è arduo declinare ex ante criteri rigidi. È però indispensabile che siano preventivamente individuate modalità idonee a garantire una selezione mirata e non eccedente, onde evitare acquisizioni indiscriminate (Sez. 6 n. 15409 del 10.02.2026). Il criterio guida deve essere esplicitato e coerente con la legittima attività di indagine; può trattarsi, in via esemplificativa, della ricerca di comunicazioni riferibili a un arco temporale determinato, di chat tra il destinatario e una certa persona, di file o immagini generati in una determinata località.
Nel caso concreto il vincolo è imposto sui telefoni del ricorrente senza alcuna perimetrazione temporale e senza criterio guida, rimettendo a una verifica solo ex post la pertinenzialità dei dati. Il decreto determina così un accesso indiscriminato e massivo a tutte le informazioni memorizzate, con illegittimità del vincolo per lesione del principio di proporzionalità. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza e il decreto di convalida e ordina la restituzione dei cellulari.
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Nota della Redazione
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