Confisca di prevenzione: onere probatorio sul terzo e insindacabilità dell’illogicità (Cass. pen. Sez. V n. 38930 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso i decreti che applicano le misure di prevenzione patrimoniali il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159/2011, solo per violazione di legge, restando esclusa dal novero dei vizi deducibili l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare esclusivamente la motivazione inesistente o meramente apparente. Il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi, dovendosi ritenere che il proposto ne abbia la disponibilità e li faccia apparire formalmente nella titolarità delle persone di maggior fiducia, sulle quali grava l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità degli stessi. I terzi interessati possono giustificare la ravvisata sproporzione tra quanto posseduto e la capacità economica anche adducendo proventi da evasione fiscale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, con decreto del 29 aprile 2025 confermava il provvedimento del locale Tribunale che, accertata la pericolosità sociale del proposto quale esponente di un clan camorristico, aveva disposto la confisca di un immobile, di un’azienda con le relative disponibilità bancarie, di un’autovettura e delle somme depositate su un conto corrente, formalmente intestati a terzi. Il Tribunale aveva ritenuto tali beni riconducibili al proposto. La Corte territoriale aveva disposto il dissequestro solo di alcuni beni, confermando il vincolo sugli altri.

Hanno proposto ricorso per cassazione i terzi interessati — il figlio, la moglie e la nuora del proposto — deducendo omessa o apparente motivazione e violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo la liceità dei propri redditi e l’insussistenza della sproporzione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla ricostruzione dei principi che governano il giudizio di legittimità in materia. Richiamando le Sezioni Unite n. 33451 del 2014, i giudici ribadiscono che, trattandosi di vizio deducibile, il ricorso può prospettare solo la violazione di legge, con esclusione del sindacato sull’illogicità manifesta. Nella specie, la motivazione del decreto impugnato non è assente né meramente apparente sui punti decisivi.

Quanto alla fittizia intestazione, la Corte ricorda che il vincolo può colpire i beni del coniuge, dei figli e dei conviventi, con onere probatorio a carico del terzo circa l’esclusiva disponibilità. I rapporti di parentela, affinità e convivenza integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione, là dove il familiare sia sprovvisto di effettiva capacità economica.

I giudici sottolineano che dalle conversazioni intercettate emerge la riconducibilità dell’agenzia di scommesse al proposto, il quale aveva reinvestito i proventi delle illecite attività. Le anomalie nella corresponsione del prezzo dell’immobile, le modalità di acquisto della vettura e l’assenza di redditi dell’intestataria confermano la ricostruzione della Corte territoriale.

La Cassazione dichiara quindi inammissibili i ricorsi — non essendo emersi elementi che suffraghino l’irregolarità fiscale addotta — e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *