Inammissibile il ricorso che ripropone questioni di merito e profili nuovi (Cass. pen. Sez. VII n. 39092 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per indeducibilità, il motivo di ricorso per cassazione che si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, senza prospettare alcun decisivo travisamento e postulando una differente lettura dei dati processuali. La valutazione delle risultanze probatorie e la loro attendibilità sono riservate al giudice di merito, cui è precluso a questa Corte di sovrapporre la propria ricostruzione storica dei fatti. È parimenti inammissibile il motivo che postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena, riservato alla discrezionalità del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione. I motivi proposti per la prima volta in cassazione sono inammissibili alla luce del principio devolutivo.

Il Fatto

Due imputati erano stati condannati in primo grado per i reati di bancarotta da operazioni dolose — così riqualificata, già in prime cure, l’originaria contestazione di causazione dolosa del fallimento — e di bancarotta documentale. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 febbraio 2025, aveva confermato la condanna.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: vizio di motivazione sull’effettivo svolgimento delle funzioni gestorie; violazione di legge in tema di dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; vizio di motivazione sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto all’equiparazione tra gli imputati e alla determinazione delle pene accessorie. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Il primo è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito. Il ricorrente, senza prospettare alcun decisivo travisamento, ha postulato una differente lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti, sulla base di un rinnovato giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui le Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, hanno chiarito che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi precedenti, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.

Il secondo motivo è ugualmente indeducibile perché postula un rinnovato apprezzamento di congruità della pena. La graduazione della sanzione presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità, ed è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come affermato da Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla ritenuta congruità della pena — quantificata in termini di poco superiori al minimo edittale — e al diniego delle attenuanti generiche. Sul punto la Corte ha ribadito che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili in quanto proposti per la prima volta in questa sede: alla luce del principio devolutivo, alcun difetto di motivazione può rilevarsi in ordine a profili non devoluti alla Corte territoriale. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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