Inammissibile il ricorso che riproduce censure già disattese in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 39079 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, senza confrontarsi con la motivazione impugnata. La graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono espressione di discrezionalità riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione sufficiente e non frutto di mero arbitrio. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione della prescrizione eventualmente maturata in tempi successivi alla decisione impugnata.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 494 cod. pen., contestato al capo A) della rubrica. In secondo grado la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, dichiarava l’improcedibilità in relazione al reato di truffa per mancanza di una valida querela, confermando però la responsabilità dell’imputata per il reato di sostituzione di persona.
Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi con cui deduceva violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione in ordine all’idoneità ingannatoria della condotta, alla sussistenza di una condotta concorsuale, alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., all’applicabilità della recidiva, all’intervenuta prescrizione del reato, alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, relativi all’idoneità ingannatoria della condotta e alla sussistenza di un concorso riferibile all’imputata. Le censure sono giudicate inammissibili perché meramente riproduttive di profili già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorso non si confronta, e comunque manifestamente infondate.
La Corte territoriale, infatti, aveva dato atto della condotta di partecipazione, della sua idoneità ingannatoria — anche alla luce dei rapporti personali intrattenuti con la persona offesa — e del conseguente errore ingeneratosi.
Quanto ai motivi terzo, quinto e sesto, afferenti al trattamento sanzionatorio, la Corte li ritiene manifestamente infondati. Il giudice di merito ha escluso l’applicabilità della norma invocata in ragione dell’abitualità della condotta, elemento ritenuto rilevante anche ai fini della determinazione della pena, ampiamente inferiore al medio edittale, alla luce della ritenuta recidiva specifica e infraquinquennale, e della parallela esclusione delle attenuanti generiche.
La Corte ribadisce che la graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità, ed è quindi riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142). Non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Anche le censure sull’applicabilità della disciplina della recidiva sono dichiarate inammissibili, perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili già dedotti in appello e puntualmente disattesi, e comunque manifestamente infondate, avendo la Corte dato atto del rapporto tra i precedenti reati e quello sub iudice, anche ai fini della maggiore pericolosità mostrata dall’imputata.
Infine, quanto alla prescrizione, la Corte rileva che alcuna prescrizione era maturata prima della decisione impugnata, in considerazione del tempus commissi delicti e del termine massimo determinato anche alla luce della accertata recidiva e dei periodi di sospensione maturati nel corso del processo. L’inammissibilità dei motivi proposti preclude la possibilità di rilevare la prescrizione eventualmente maturata in tempi successivi. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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