Occupazione sine titulo di alloggio pubblico dopo il decesso dell’assegnatario è reato (Cass. pen. Sez. II n. 39184 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la condotta di chi subentra sine titulo in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione del precedente legittimo detentore o dopo l’allontanamento o il decesso di quest’ultimo. La nozione di invasione non è assunta nel significato comune di azione irruenta e impetuosa, ma in quello di introduzione arbitraria e non momentanea nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o trarne profitto. I mezzi e i modi dell’invasione sono indifferenti e non è richiesta la clandestinità né la violenza, neppure sulle cose. Unico requisito dell’occupazione è l’arbitrarietà, ossia l’agire contra ius, che ricorre anche quando manchi il rispetto delle regole pubblicistiche di individuazione dell’assegnatario. La nuova figura di cui all’art. 634-bis cod. pen. non ha depenalizzato le condotte di detenzione senza titolo già riconducibili all’art. 633 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. perché, al fine di occuparlo, aveva arbitrariamente invaso un immobile pubblico, al quale aveva avuto accesso in qualità di ospite, permanendovi anche dopo il decesso dell’avente diritto.
Avverso la sentenza di appello il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 633 cod. pen. Rilevava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla nozione di invasione e chiedeva, in subordine, la rimessione della questione alle Sezioni Unite. La difesa richiamava inoltre l’art. 634-bis cod. pen. e l’art. 12, comma 1, della legge regionale del Lazio in tema di subentro nell’assegnazione degli alloggi popolari.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Sezione richiama il proprio recente indirizzo secondo cui integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi subentra sine titulo in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione degli eredi del precedente legittimo detentore (Sez. 2, n. 20675 del 22.05.2025), e ricostruisce i due orientamenti contrastanti già ricomposti con Sez. 2, n. 27041 del 24.03.2023.
Secondo il primo indirizzo, nel reato di invasione la nozione di invasione non attiene all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di chi si introduce arbitrariamente, ossia contra ius, nell’immobile perché privo del diritto d’accesso (Sez. 2, n. 26957 del 27.03.2019; Sez. 2, n. 49527 del 08.10.2019; Sez. 2, n. 3436 del 27.11.2019). Il secondo orientamento richiede invece l’introduzione abusiva dall’esterno, con la conseguenza che il reato non ricorre se il soggetto, entrato legittimamente nella disponibilità del bene, prosegue nell’occupazione contro la volontà dell’avente diritto (Sez. 2, n. 15874 del 30.01.2019; Sez. 2, n. 48050 del 26.09.2018; Sez. 2, n. 49101 del 04.12.2015).
Il Collegio ritiene di dover preferire il primo orientamento. Oggetto della tutela penale è l’interesse pubblico all’inviolabilità del patrimonio immobiliare, in relazione al diritto dei privati e degli enti pubblici di conservare i beni legittimamente posseduti liberi da invasioni non autorizzate. I mezzi e il modo dell’invasione sono indifferenti e non è necessario il requisito della clandestinità, proprio dello spoglio civile di cui all’art. 1168 cod. civ.
Non è condivisa l’affermazione del secondo indirizzo secondo cui il possesso o meno delle condizioni per l’assegnazione rileverebbe solo a fini amministrativi o civilistici. Poiché l’art. 633 cod. pen. tutela la destinazione pubblicistica del bene, rileva il mancato rispetto delle regole pubblicistiche di individuazione dell’assegnatario, né l’acquiescenza dell’ente proprietario elide l’arbitrarietà (Sez. 2, n. 53005 del 11.11.2016; Sez. 5, n. 482 del 12.06.2014).
La nuova figura dell’art. 634-bis cod. pen., che sanziona l’occupazione o detenzione senza titolo attuata con violenza o minaccia e avente ad oggetto un immobile destinato a domicilio altrui, non dimostra che tali condotte fossero estranee all’art. 633 cod. pen.: essa concerne ipotesi con modalità specifiche e oggetto determinato, con pena più grave. Quanto al subentro nell’assegnazione, il diritto sorge solo all’esito di un procedimento amministrativo che individua il destinatario dell’alloggio, procedimento che nella specie non risulta attivato. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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