Sequestro finalizzato a confisca: ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 7677 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo e probatorio il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è pertanto deducibile in sede di legittimità il dissenso rispetto all’approdo decisorio del giudice del riesame, né la contestazione del fumus commissi delicti e del ruolo di amministratore di fatto, che integrano censure di merito. Il giudice del riesame valuta il fumus senza sindacare la fondatezza dell’accusa. Le questioni sull’eccedenza del vincolo, ove si traducano in istanze di restituzione parziale, vanno proposte al pubblico ministero e, in caso di rigetto, al giudice per le indagini preliminari, non al tribunale del riesame.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, con ordinanza emessa nel settembre 2024, ha respinto le istanze di riesame proposte da due indagati — oltre che da una società, non ricorrente in questa sede — avverso il decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di un immobile e di una somma di denaro, con confisca per equivalente, in caso di incapienza, sui beni personali degli stessi.

Gli indagati ricorrono per cassazione con un unico atto, deducendo la violazione dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per assenza di un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, l’illogicità della motivazione sul ruolo di amministratori di fatto e la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen. per omesso esame della doglianza sull’eccedenza del sequestro. La Procura generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal perimetro del ricorso: contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo il motivo di violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità.

Quanto al ruolo di amministratori di fatto, la doglianza esula dai vizi deducibili. Il ricorso contesta non l’assenza della motivazione, ma un generico dissenso rispetto all’approdo del riesame. Il Tribunale ha sviluppato sul punto una motivazione non meramente apparente, mentre la difesa si limita a segnalare l’insufficienza degli elementi fattuali. I ricorrenti, più in generale, non si confrontano con la motivazione impugnata e reiterano le doglianze già proposte contro il provvedimento del GIP.

Sul pericolo di dispersione, il Tribunale ha reso una motivazione tutt’altro che apparente, rilevando che la definizione delle pendenze societarie con la rateizzazione delle cartelle non comprendeva le somme oggetto della verifica fiscale del dicembre 2023. La Corte ricorda inoltre che il ricorso trascura del tutto il delitto di autoriciclaggio, ulteriore e distinto presupposto del vincolo. In tema di sequestro preventivo non occorre valutare i gravi indizi di colpevolezza: è sufficiente il fumus commissi delicti, correlato a concreti elementi indiziari.

Sul terzo motivo, il Tribunale ha rilevato che non era dimostrato il rinvenimento di beni eccedenti l’importo indicato dalla difesa. La Corte ribadisce che le controversie sull’individuazione dei beni da vincolare, che non si traducano in istanze di restituzione per sproporzione, vanno proposte al giudice dell’esecuzione; le contestazioni sulla corrispondenza tra valore indicato nel decreto e valore effettivo dei beni, se si risolvono in istanze di restituzione parziale, vanno rivolte al pubblico ministero e, in caso di rigetto, al GIP.

I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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