Rigetto del rinvio e mancata resipiscenza precludono l’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 39382 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’affidamento in prova al servizio sociale assolve alla funzione risocializzante del condannato e richiede una valutazione del comportamento successivo ai fatti, onde verificare l’esistenza di una positiva evoluzione della personalità. Non può essere disposto quando, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, emerga l’indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e, dunque, il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione. Ai fini della concessione occorre la concreta dimostrazione di una revisione critica del passato, non essendo sufficiente la titolarità di un’attività lavorativa, la sussistenza di un nucleo familiare o la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata. Il mancato risarcimento del danno alle vittime e la persistente auto-rappresentazione del condannato come vittima degli eventi sorreggono logicamente il diniego del beneficio.
Il Fatto
Il ricorrente, amministratore di una società, era stato condannato per bancarotta semplice e fraudolenta. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con ordinanza del 14 maggio 2025, ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, dopo aver rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza proposta nell’interesse del condannato.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’illogicità della motivazione sul diniego del rinvio e la violazione di legge in relazione al diniego delle misure alternative.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione della misura. L’affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto quando, pur a fronte di un comportamento formalmente corretto, emerga l’indifferenza del soggetto alle attività trattamentali e il sostanziale rifiuto delle opportunità di rieducazione. Richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità, tra cui Sez. I n. 6762 del 2022 e Sez. I n. 261 del 1996.
La Corte precisa poi che, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati, occorre valutare il comportamento del condannato successivo ai fatti, per verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità idonea al reinserimento sociale (Sez. I n. 7873 del 2023).
Quanto al diniego del rinvio dell’udienza, la Corte osserva che il Tribunale aveva respinto la richiesta formulata per la seconda volta, evidenziando che il condannato era venuto meno all’onere di attivarsi tempestivamente per la proposta di risarcimento in favore delle vittime, avendo già usufruito di un precedente rinvio proprio a tal fine. Il rigetto, non fondato su una previsione di legge ma su mere ragioni di opportunità, risulta quindi non illogico.
Sul diniego delle misure alternative, la Corte rileva che il Tribunale, pur dando conto degli elementi positivi — nucleo familiare, domicilio ritenuto idoneo, titolarità di un’attività, considerazioni favorevoli del sacerdote, assenza di collegamenti con la criminalità, condanne risalenti — ha attribuito significativo rilievo a due dati idonei a sorreggere la valutazione negativa: il mancato avvio di un percorso critico del passato, desumibile dalla mancata presentazione ad alcune convocazioni dell’UEPE, e la persistente auto-rappresentazione del condannato come vittima degli eventi, in assenza di risarcimento del danno alle vittime.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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