Intercettazioni e riesame: eccezione sulla disponibilità delle fonie è preclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 40729 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di richiesta di copia delle intercettazioni avanzata da soggetto sottoposto a misura cautelare, il pubblico ministero deve tempestivamente assicurare la disponibilità delle registrazioni delle conversazioni intercettate e del connesso materiale. Prima del deposito di tutte le conversazioni intercettate e dell’invio delle relative fonie all’archivio informatico, la richiesta non può che riguardare quelle utilizzate nel provvedimento applicativo della misura. In caso di inottemperanza dell’autorità competente si produce una nullità a regime intermedio, che inerisce all’esercizio del diritto di difesa e che, in caso di presentazione di istanza di riesame, deve essere eccepita in quella fase: è pertanto intempestiva, e inammissibile, l’eccezione proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 13 giugno 2025, ha confermato in sede di riesame il provvedimento del G.i.p. del medesimo Tribunale con cui era stata applicata la misura della custodia in carcere a persona indagata per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato la nullità derivante dall’omesso tempestivo deposito dei verbali delle intercettazioni e delle relative fonie, nonché l’impossibilità di accedere alle captazioni e di estrarne copia. Con il secondo motivo ha contestato la configurabilità del reato associativo, sostenendo l’assenza di elementi attestanti il proprio coinvolgimento in un sodalizio. Con il terzo motivo ha dedotto la cessazione delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso, nel suo complesso, inammissibile, muovendo dal primo motivo. La Corte ha ribadito che, a seguito della richiesta formulata nell’interesse del sottoposto a cautela, il pubblico ministero deve assicurare tempestivamente la disponibilità delle registrazioni delle conversazioni intercettate e del connesso materiale. Tuttavia, prima del deposito di tutte le conversazioni e dell’invio delle fonie all’archivio informatico, la richiesta può concernere solo quelle utilizzate nel provvedimento applicativo della misura.

Anche quando l’indagine coinvolga una pluralità di posizioni, la richiesta deve contenere la specifica individuazione dei files delle captazioni di cui è chiesta la copia, secondo il principio espresso dalla Sez. 2, n. 46027 del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381. Quanto ai brogliacci di ascolto, il quadro non muta, poiché il loro riferimento è di regola già contenuto nelle informative di polizia giudiziaria poste a fondamento dell’iniziativa cautelare, salva la verifica ulteriore mediante l’ascolto delle fonie.

La Corte ha poi affermato che l’inottemperanza dell’autorità competente produce una nullità a regime intermedio, principio già desumibile dalla Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907 e ribadito dalla Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689 e dalla Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868. Tale nullità, inerendo al diritto di difesa, in caso di istanza di riesame deve essere eccepita in quella fase, risultando intempestiva la proposizione dell’eccezione nel giudizio di legittimità. Nel caso concreto la memoria depositata nel riesame non conteneva alcuna deduzione sul tema delle captazioni, sicché il motivo è stato reputato inammissibile perché incentrato su un tema precluso.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, risolvendosi nella sollecitazione di una alternativa lettura del compendio indiziario, fondata sull’accentuazione parcellizzata di taluni elementi e non su una visione unitaria. Il Tribunale ha dato conto dello specifico ambito associativo, dell’assetto organizzativo incentrato su approvvigionamenti di sostanza stupefacente e dell’apparato telefonico dedicato. Irrilevanti sono stati reputati i momenti di attrito tra i sodali nonché il più modesto coinvolgimento del ricorrente, dedito a un settore strategico. Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile perché incentrato su una pretesa violazione di legge non ravvisabile, oltre che per la corretta valorizzazione, da parte del Tribunale, del grado di coinvolgimento e di un precedente specifico. All’inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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