Messa alla prova e sanzioni amministrative accessorie: competenza esclusiva del Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 38276 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che, per l’esito positivo della messa alla prova, dichiari l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen. non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, la cui competenza è esclusiva del Prefetto. Difetta, infatti, l’accertamento della penale responsabilità proprio dell’istituto della messa alla prova, mentre la competenza del giudice in deroga all’art. 224 cod. strada opera solo nelle ipotesi di lavoro di pubblica utilità previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. La statuizione accessoria illegittima va eliminata direttamente dalla Corte con annullamento senza rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e, contestualmente, disposto la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
La difesa censura l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione sulla statuizione accessoria, che si assume illegittima perché di competenza del Prefetto e non del giudice, in ragione dell’effetto estintivo del reato. Il Procuratore generale conclude per l’annullamento senza rinvio limitato alla sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto competente.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica concerne il potere del giudice di applicare sanzioni amministrative accessorie quando abbia dichiarato l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. La Corte osserva che, in base a un consolidato orientamento, il giudice che dichiari l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool o in stato di alterazione psico-fisica, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria, di competenza esclusiva del Prefetto.
Il Collegio richiama la Sez. VI n. 29796 del 25.05.2017 e la Sez. IV n. 3717 del 24.01.2023, che hanno affermato l’impossibilità di applicare, rispettivamente, la sospensione e la revoca della patente in caso di estinzione per esito positivo della prova. Vengono inoltre citate la Sez. IV n. 29639 del 23.06.2016, la Sez. IV n. 39107 dell’08.07.2016 e la Sez. IV n. 40069 del 17.09.2015.
Il fondamento della regola risiede nella sostanziale differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi che legittimano la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui agli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada. Solo quest’ultima disciplina lascia al giudice, in deroga all’art. 224 cod. strada, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
Il ricorso è pertanto fondato. Poiché la Corte, in virtù del potere conferitole dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., può provvedere direttamente a eliminare la disposizione illegittima, la sentenza è annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione sulla sospensione della patente, con trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza.
Nota della Redazione
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