Misure alternative e giudizio prognostico: sanzione disciplinare impugnata non paralizza diniego (Cass. pen. Sez. I n. 35362 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà non è sufficiente l’assenza di condizioni ostative, ma occorrono elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole sulla proficuità della misura e sulla prevenzione del pericolo di recidiva. Rientra nella discrezionalità del giudice di sorveglianza, non censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata, la valutazione dell’idoneità della misura al raggiungimento della completa emenda. Il procedimento di sorveglianza non resta paralizzato dalla pendenza di procedimenti relativi a fatti contestati: il giudice può valorizzare anche una sanzione disciplinare impugnata e non definitiva, purché la inserisca in un giudizio complessivo e non ne faccia automatica preclusione. Il controllo di legittimità non può risolversi in una rivalutazione del merito, rilevando il vizio di motivazione solo quando questa risulti meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il percorso argomentativo.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e semilibertà avanzate da un condannato in espiazione di una pena di oltre tredici anni di reclusione, derivante da un provvedimento di cumulo nel quale erano confluite diverse condanne, tra cui quella per associazione per delinquere di stampo mafioso e reati in materia di stupefacenti.

Ritenute ammissibili le istanze, il Tribunale le ha giudicate premature, per la perdurante attualità della pericolosità del condannato, desunta dai rapporti disciplinari del 2020 e 2021, da una recente ammonizione e da una sanzione disciplinare irrogata nel febbraio 2026. Valutato negativamente il percorso trattamentale, ha confermato il piano di trattamento intramurario. Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’affidamento in prova richiede che, attraverso la partecipazione all’opera di rieducazione, sia positivamente avviato il processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante, oltre al giudizio ulteriore di idoneità della misura alla completa emenda (Sez. 1, n. 652 del 1992; Sez. 1, n. 1410 del 2019). La gravità del reato e i precedenti non assumono da soli decisivo rilievo negativo, ma costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità, che non può prescindere dalla condotta successiva e dai comportamenti attuali (Sez. 1, n. 1812 del 1999; Sez. 1, n. 31420 del 2015).

Quanto al controllo di legittimità, esso resta circoscritto alla verifica dell’esistenza di una motivazione reale e non apparente, restando estraneo ogni apprezzamento sull’opportunità della misura. Il vizio rileva solo quando la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza e logicità (Sez. U, n. 25080 del 2003). Il procedimento di sorveglianza, inoltre, non resta paralizzato dalla pendenza di procedimenti su fatti contestati, potendo il giudice valutare tali fatti senza attendere la definizione del procedimento, purché ne apprezzi la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 33848 del 2019).

Su tali basi la Corte ritiene che il Tribunale si sia attenuto ai principi richiamati. Il diniego non è fondato sul solo titolo dei reati in esecuzione, ma su una valutazione complessiva: gravità e natura dei delitti, storia criminale, condotta intramuraria non stabilmente regolare, recenti episodi disciplinari e non ancora compiuta stabilizzazione del percorso critico. Gli aspetti favorevoli sono stati considerati, ma giudicati non sufficienti a fondare una prognosi positiva.

Le censure sulla sanzione disciplinare del febbraio 2026 sono giudicate generiche: il ricorrente non deduce se, quando e come l’impugnazione sia stata portata a conoscenza del Tribunale, né indica le richieste istruttorie disattese. L’attivazione dei poteri officiosi non può supplire all’inerzia della parte. In ogni caso, la decisione non si fonda in modo esclusivo sulla sanzione, ma su un insieme di elementi convergenti. Infine, quanto alla semilibertà, il Tribunale ha valutato la presenza, tra i dipendenti della società datrice di lavoro, di un soggetto indagato non come automatica preclusione né come giudizio di colpevolezza, ma quale elemento sintomatico della non piena affidabilità del contesto lavorativo. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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