Condanna legittima per droga parlata su lettura sinergica delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. VI n. 35433 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti fondati su c.d. droga parlata, il giudice può pervenire al giudizio di responsabilità valorizzando il contenuto delle intercettazioni lette in una visione complessiva e sinergica, senza frazionarne il portato. L’assenza di riscontri materiali esterni, quali sequestri della sostanza o attività di osservazione, non rende di per sé inidonea la prova, quando i dialoghi captati disvelino con evidenza letterale il ruolo del ricorrente di abituale fornitore di sostanza di vario tipo e i metodi adottati per il recupero dei crediti sui soggetti riforniti. La qualificazione dei fatti ai sensi del primo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 è legittima ove le conversazioni facciano riferimento alla cocaina e la difesa non emargini con critica specifica le valutazioni logiche dei giudici del merito. L’ipotesi attenuata di cui al quinto comma della medesima disposizione è esclusa dal complesso degli elementi acquisiti, che dà conto di un traffico non modesto e di una rete organizzata per la collocazione della merce sul mercato.
Il Fatto
La difesa del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna inflitta, in esito a giudizio abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Ragusa per più fatti di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, commessi tra il dicembre 2020 e l’aprile 2021 e sanzionati ai sensi degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. La pena, sostituita con la detenzione domiciliare, è di anni tre e mesi quattro di reclusione.
Il ricorso propone quattro motivi, incentrati sull’asserita inadeguatezza della motivazione rispetto ai rilievi d’appello e su presunte violazioni di legge in materia di valutazione probatoria e di qualificazione delle ipotesi contestate.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per motivi non consentiti in sede di legittimità o, comunque, manifestamente infondati. Il percorso argomentativo muove dal primo motivo, con cui la difesa contesta il portato probatorio delle acquisizioni poste a sostegno del giudizio di responsabilità, lamentando che le conversazioni riguardassero in gran parte interlocuzioni tra terzi e che mancassero riscontri esterni, quali osservazioni o sequestri della sostanza.
La Corte ritiene che la difesa proceda a segmentare le emergenze istruttorie le quali, lette senza frazionarne indebitamente il portato e in una visione complessiva e sinergica, offrono un immediato sostegno logico alla duplice valutazione conforme dei giudici del merito. Le due sentenze di merito hanno compiuto una puntuale disamina del contenuto delle intercettazioni, restituendo un quadro fattuale che disvela il coinvolgimento del ricorrente, protagonista di più cessioni e titolare del ruolo di abituale fornitore di sostanza di vario tipo, sistematicamente intento al recupero dei propri crediti.
Che le interlocuzioni riguardassero fatti di narcotraffico è dato tratto dal portato complessivo dei dialoghi e dai riferimenti letterali, tra cui la pesatura della merce, i prezzi delle contrattazioni e il richiamo all’erba o alla bianca, suddivisa in palline. L’assenza di conferme materiali a supporto dei colloqui è stata ritenuta correttamente indifferente a fronte di elementi che rendevano inequivoca la sussistenza delle ipotesi contestate, di disvalore oggettivo non modesto, considerata la consistenza dei crediti vantati dal ricorrente.
Manifestamente infondati sono anche il secondo e il terzo motivo. Le ipotesi contestate hanno riguardato anche la detenzione e cessione di cocaina, come reso evidente dal tenore letterale di alcune intercettazioni, sì da legittimare il riferimento al primo comma dell’art. 73. L’insieme degli elementi acquisiti dà conto del complessivo traffico, della rete messa in atto per collocare la sostanza e dei metodi adottati per il recupero delle somme dovute: elementi incompatibili con il riconoscimento dell’ipotesi tenue di cui al quinto comma.
Quanto all’ultimo motivo, il modesto discostamento dal minimo edittale e gli aumenti per la continuazione rendevano più che adeguata la sintetica argomentazione di primo grado, rispetto alla quale la difesa aveva interposto un appello generico e aspecifico, come tale inammissibile. All’inammissibilità seguono le pronunce di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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